Cassazione Penale, Sentenza n. 14777/2022 del 15/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di confisca di prevenzione (quote della SIR s.r.l., patrimonio sociale comprensivo di immobili, polizza vita e casetta di sicurezza) per presunta pericolosità sociale ai sensi dell'art. 1 lett. b) d.lgs. n. 159/2011. La ricorrente deduceva: 1) carenza di motivazione e mancata individuazione puntuale delle condotte delittuose (evasione fiscale, omissione contributiva, bancarotta) e della loro abitualità; 2) insufficiente ricostruzione del nesso temporale tra lo "svuotamento" della ASE (1989-1993) e gli acquisti effettuati dalla SIR; 3) questione di legittimità costituzionale e violazione dei diritti (artt. 24, 42, 117 Cost., richiamo a normativa CEDU) per vaghezza della norma sulla "pericolosità generica", nonché illegittimo utilizzo di atti dell'accusa in sede di prevenzione mentre il processo penale era in corso, e presunta violazione del ne bis in idem.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito motivazione puntuale e adeguata circa la sussistenza della pericolosità ai sensi dell'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011, avendo considerato indagini della Guardia di Finanza, elementi emergenti da procedure fallimentari, dichiarazioni testimoniali e analisi delle movimentazioni bancarie. È stato confermato che le società (ASE, SIR e altre) erano intrecciate in un programma associativo finalizzato allo svuotamento e al reimpiego di proventi illeciti (bancarotta fraudolenta, omissioni fiscali e contributive), e che i flussi individuati costituivano la provvista per gli acquisti immobiliari. Sono state respinte le doglianze sulla temporalità, sulla presunta sovrapposizione con il giudizio penale e sulle questioni costituzionali, ritenendo legittimo l'esame autonomo del giudice di prevenzione e la contemporanea applicabilità di sequestro/confisca preventiva secondo art. 30 d.lgs. 159/2011.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1 lett. b)
La norma sulla "pericolosità sociale" lett. b) è stata applicata ritenendo che la ricorrente abbia tratto abitualmente sostentamento da proventi di reato e abbia utilizzato schermi societari per il reimpiego degli stessi; i giudici di merito hanno ritenuto sufficiente la prova attraverso elementi convergenti (indagini, fallimenti, movimenti bancari, dichiarazioni).
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 30
Stabilisce la possibilità di sequestro e confisca nell'ambito delle misure di prevenzione; la Corte ha confermato la legittimità di adottare misure di prevenzione anche se parallele a misure penali ancora in corso.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come vincolo procedurale in sede di esame dei motivi in Cassazione; la Corte ha valutato i motivi nei limiti consentiti.
Costituzione italiana, artt. 24, 42, 117
Gli artt. richiamati dalla difesa (diritto di difesa, proprietà, competenza normativa) sono stati considerati ma non giudicati violati alla luce della motivazione dettagliata dei giudici di merito.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e protocolli (richiamo: De Tommaso c. Italia e Prot. n. 4?)
I principi ECHR sulla ragionevolezza del procedimento e sul giusto processo sono stati considerati; la Corte ha ritenuto che l'analisi dei giudici di merito si sia uniformata ai principi giurisprudenziali internazionali e costituzionali richiamati (anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale).
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Corte cost. n. 24/2019, n. 33/2018, n. 38/2018; sentenza Sez. U., Spinelli)
Le pronunce sono state richiamate per confermare i limiti di ragionevolezza temporale e i criteri di applicazione della confisca di prevenzione; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano rispettato tali criteri.
Principio del ne bis in idem (richiamato dalla difesa)
La Corte ha ribadito la distinzione di natura non penale del sequestro e della confisca di prevenzione e ha ritenuto non sussistente conflitto con il principio del ne bis in idem nella fattispecie.
Massime di principio
- La misura di prevenzione patrimoniale (confisca di prevenzione) richiede una motivazione articolata che dimostri l'abitualità nel ricavare sostentamento da proventi illeciti; valutazioni su indici economici e finanziari, atti delle forze di polizia e risultanze fallimentari possono costituire base valida.
- Il giudice di prevenzione può basarsi su elementi investigativi e procedurali (dichiarazioni, movimenti bancari, atti fallimentari) anche se il relativo processo penale non è ancora definito; il vaglio è autonomo e contraddittorio in sede di prevenzione.
- L'accertamento della connessione temporale tra le operazioni distrattive e gli acquisti deve essere motivato ma può fondarsi su elementi convergenti (coincidenza dei tempi di costituzione societaria, trasferimenti di fondi, uso di prestanome) senza richiedere necessariamente una condanna penale definitiva.
- Le censure di vaghezza normativa o di incostituzionalità riferite alla nozione di "pericolosità generica" sono difficilmente succesibili se il giudice fornisce una ricostruzione dettagliata e circostanziata dei fatti e dei flussi finanziari illeciti.
- Il ricorso in Cassazione che si limiti a rivalutazioni di merito o a isolati rilievi critici senza confrontarsi con l'intera motivazione di merito è destinato a essere rigettato per carenza di offensività di norme o principi.
- Il principio di proporzione e la perimetrazione temporale della confisca devono essere rispettati; le pronunce costituzionali e della giurisprudenza europea richiedono un bilanciamento che i giudici di merito devono esplicitare nella motivazione.
- L'onere probatorio non viene semplicemente invertito: la prevenzione può utilizzare indizi e prove convergenti raccolti da più fonti, ma la decisione richiede comunque una motivazione che renda prevedibile e comprensibile la misura per la difesa.
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