Cassazione Civile, Ordinanza n. 16318/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una lavoratrice aveva dedotto di aver prestato attività alle dipendenze della società dal 1 giugno 2011 al 30 novembre 2014, prima a tempo pieno e poi a tempo parziale, come addetta alla vendita/commessa a contatto con la clientela, sostenendo che il rapporto non fosse mai stato regolarizzato. Aveva inoltre allegato di aver lavorato anche una domenica al mese, di aver percepito una retribuzione inferiore a quella dovuta e di essersi dimessa per giustificato motivo, dopo il rifiuto della società di regolarizzare il rapporto. Chiedeva l'accertamento della subordinazione a tempo indeterminato, l'inquadramento nel 5° livello del CCNL e il pagamento di differenze retributive, straordinario, mensilità aggiuntive, lavoro festivo, permessi non goduti e t.f.r. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo il rapporto subordinato e condannando la società a una somma inferiore, con inquadramento nel 4° livello; la Corte d'appello aveva rigettato il gravame della società. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dei CCNL sui livelli di inquadramento, oltre a vizi motivazionali, contestando l'accertamento delle mansioni di commessa e quindi dell'inquadramento e del trattamento economico; con il secondo motivo ha lamentato nullità della sentenza e/o del procedimento per omesso esame della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio contabile, sostenendo che il giudice di merito avrebbe errato nel non disporla e nel calcolo delle somme dovute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto la veste di violazione di legge e vizi motivazionali, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle testimonianze e quindi del merito, attività riservata al giudice di merito; inoltre il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. era precluso dalla doppia conforme. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché la scelta di disporre o meno una consulenza tecnica d'ufficio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale, comunque precluso dalla doppia conforme; ha anche osservato che la ricorrente non aveva soccombenza sul punto del t.f.r. e quindi difettava di legittimazione a dolersene. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente era rimasta intimata; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c.
il ricorso non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito; il vizio motivazionale è comunque precluso dalla doppia conforme
la sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti di legge, abbia disatteso prove legali o abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi soggetti a prudente apprezzamento
la sua violazione è deducibile in cassazione nei soli casi di uso processuale scorretto delle prove legali o di attribuzione indebita di piena prova a prove liberamente valutabili
il vizio di omesso esame del fatto decisivo è precluso in presenza di doppia conforme
art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.
la dedotta nullità per omesso esame della CTU non è fondata quando si contesta in realtà la mancata ammissione di un mezzo istruttorio rimesso al potere discrezionale del giudice
la doppia conforme preclude il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale nei casi previsti
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La censura in cassazione che, pur formalmente dedotta come violazione di legge o vizio processuale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove testimoniali o dei fatti accertati dal giudice di merito è inammissibile.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, prove disposte fuori dei limiti legali, abbia disatteso prove legali oppure abbia attribuito valore di prova piena a elementi valutabili solo secondo prudente apprezzamento.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso quando la decisione di appello è conforme a quella di primo grado, secondo la regola della doppia conforme.
- La decisione di disporre o meno una consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere sindacata in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale e comunque nei casi consentiti dalla disciplina sulla doppia conforme.
- Non è ammissibile dolersi in cassazione di capi della decisione rispetto ai quali la parte non risulti soccombente.
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