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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16319/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice deduceva di aver prestato attività alle dipendenze di un ente ecclesiastico sin dal febbraio 1997 con mansioni di sacrista, chiedendo l’accertamento dell’anticipata decorrenza del rapporto rispetto alla formale regolarizzazione del 16 aprile 1997. Sosteneva inoltre che dal gennaio 2003 avesse svolto in via continuativa anche mansioni ulteriori, asseritamente superiori, proprie del livello C1 del CCNL AGIDAE (contabilità, segreteria e aiuto economico), con diritto al relativo inquadramento e alle differenze retributive; in via subordinata chiedeva una somma determinata, previa CTU contabile. Infine allegava un demansionamento da agosto 2012, per essere stata privata di tali ulteriori mansioni e tornata a svolgere solo quelle di sacrista, con richiesta di risarcimento del danno. La Corte d’appello aveva respinto il gravame ritenendo non provato l’inizio anticipato del rapporto, generiche le allegazioni sullo straordinario, non dimostrato lo svolgimento continuativo di mansioni superiori e, comunque, non configurabile un demansionamento, anche perché alcune attività contestate rientravano nel profilo di sacrista e perché la riduzione delle mansioni era stata volontariamente operata dalla stessa lavoratrice. In cassazione la ricorrente articolava dieci motivi: violazione dell’art. 2697 c.c. per asserita inversione dell’onere della prova sulle differenze retributive; violazione degli artt. 2697, 112, 116, 132 e 414 c.p.c. per mancato riconoscimento del lavoro straordinario; falsa applicazione degli artt. 2697 e 116 c.p.c. per non aver valorizzato la testimonianza di un ex rettore dell’ente; violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. per la valutazione del periodo in cui sarebbero state svolte mansioni di addetta al negozio di souvenir; violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per motivazione apparente sul fatto che registrazione e cambio delle offerte sarebbero attività di sacrista; ulteriore censura motivazionale sulla ritenuta sporadicità delle mansioni ulteriori; violazione degli artt. 61, 424 e 116 c.p.c. per il mancato ricorso a CTU contabile; violazione degli artt. 421, 437 e 116 c.p.c. per l’omesso esercizio di poteri ufficiosi a tal fine; violazione degli artt. 2087, 2103 e 2113 c.c. per l’esclusione del demansionamento; violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. per la condanna alle spese di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alle differenze retributive, allo straordinario, alla valutazione delle testimonianze e al mancato esame di alcuni fatti, perché miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o non si confrontavano con le rationes decidendi della sentenza impugnata. Ha escluso che la motivazione della sentenza d’appello fosse apparente, rilevando che essa superava il minimo costituzionale e che, in ogni caso, l’inclusione di attività come incasso e registrazione delle offerte nel profilo di sacrista era coerente con la declaratoria contrattuale che comprendeva anche compiti compatibili con il profilo professionale. Ha inoltre affermato che la ritenuta sporadicità e non continuità delle mansioni ulteriori costituiva autonoma ratio decidendi non specificamente censurata. Quanto alla CTU contabile, ha ribadito che il relativo uso è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile nei termini invocati. Sul demansionamento ha osservato che mancava un atto datoriale di modifica in peius, essendo emerso che la lavoratrice aveva spontaneamente ridotto i propri compiti; quanto all’art. 2113 c.c., ha escluso la configurabilità di una rinuncia a un diritto mai maturato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiama la regola generale sull’onere della prova; la Corte esclude che sia stata invertita, osservando che la ricorrente non ha superato le specifiche carenze probatorie evidenziate dai giudici di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude l’omessa pronuncia, poiché i motivi di appello relativi allo straordinario e ad altri profili erano stati espressamente esaminati e respinti.

  • art. 116 c.p.c.

    non consente una rivalutazione in cassazione delle prove testimoniali e documentali, se non nei limiti del vizio dedotto e nei casi di utilizzo di prove legali o prove non dedotte.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è sufficiente se non è mancante o meramente apparente; il sindacato di legittimità è ridotto al minimo costituzionale.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il requisito costituzionale di motivazione, che la Corte ritiene rispettato.

  • art. 61 c.p.c.

    la CTU è strumento rimesso al potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 424 c.p.c.

    invocato per la consulenza tecnica, ma ritenuto non fondante un obbligo di disporla.

  • art. 421 c.p.c.

    nei poteri ufficiosi del giudice del lavoro non si rinviene un obbligo di disporre CTU, trattandosi di scelta discrezionale.

  • art. 437 c.p.c.

    anche in appello la decisione di ricorrere o meno alla CTU resta discrezionale del giudice.

  • art. 2087 c.c.

    non viene ravvisata una responsabilità datoriale in assenza di un comportamento illecito del datore.

  • art. 2103 c.c.

    il demansionamento presuppone un atto datoriale di modifica delle mansioni; qui esso è escluso perché la riduzione dei compiti è stata volontaria della lavoratrice.

  • art. 2113 c.c.

    non è configurabile rinuncia senza un diritto già sorto e disponibile; se il superiore inquadramento non è provato, manca il diritto oggetto di eventuale rinuncia.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la regolazione delle spese e la eventuale compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono specifica motivazione sul mancato uso della compensazione.

  • art. 1 CCNL sacristi

    richiamato per affermare che le mansioni di sacrista includono anche compiti compatibili con il profilo professionale, come l’incasso e la registrazione delle offerte.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del merito istruttorio: la critica deve confrontarsi con le specifiche rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • La deduzione di mansioni superiori o di un diverso inquadramento richiede allegazione e prova di uno svolgimento continuativo e non meramente episodico delle attività superiori; compiti occasionali o residuali non bastano.
  • Quando il contratto collettivo descrive il profilo professionale in termini ampi o comprensivi di attività "compatibili", la qualificazione di specifiche mansioni deve avvenire verificando se esse siano complementari e coerenti con il profilo di appartenenza.
  • Il demansionamento presuppone un atto datoriale di modifica in peius delle mansioni: se la riduzione delle attività dipende da una scelta volontaria del lavoratore, viene meno il fondamento della responsabilità del datore.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova automatica, ma uno strumento rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dalla censura motivazionale.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia del tutto mancante, apparente, perplessa o intrinsecamente contraddittoria; il semplice difetto di sufficienza non integra più un vizio rilevante.
  • Una sentenza sorretta da una ratio decidendi autonoma e non specificamente impugnata non può essere cassata anche se le altre censure fossero fondate, per difetto di interesse o per passaggio in giudicato interno su quella ratio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRMansioniProveImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàGiudicato

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