Cassazione Civile, Ordinanza n. 16313/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva convenuto in giudizio l'ente datore di lavoro deducendo di aver prestato attività sin dal 1984 come operatore agricolo a tempo determinato, con mansioni meccaniche in agricoltura e presso un centro di meccanizzazione agricola, sulla base di una serie di contratti a termine reiterati più volte in modo illegittimo. In primo grado aveva ottenuto una decisione favorevole sul risarcimento del danno da abuso del contratto a termine; in appello, però, la sentenza era stata riformata. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha censurato: 1) la validità della notificazione dell'atto di appello, sostenendo l'inesistenza o nullità della notifica al domicilio digitale e a uno solo dei difensori; 2) la violazione della disciplina sui contratti a termine applicabile ratione temporis, sulla direttiva 1999/70/CE e sulla contrattazione collettiva, nonché l'omesso esame di fatti decisivi; 3) la errata qualificazione delle mansioni come agricole e stagionali, con richiamo anche alla normativa regionale siciliana e alla disciplina collettiva; 4) la falsa applicazione della normativa speciale regionale e nazionale sulla stagionalità; 5) la violazione dei criteri di liquidazione delle spese di lite. La Corte d'appello aveva ritenuto valida la notifica dell'appello al domicilio digitale dei difensori e aveva affermato che, nel settore agricolo, la stagionalità non fosse l'unico criterio idoneo a giustificare la deroga alla disciplina generale del contratto a termine, con conseguente legittimità dei rinnovi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo valida la notifica dell'appello al domicilio digitale del difensore e sufficiente, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, la notificazione a uno solo dei procuratori costituiti. Ha invece accolto congiuntamente i motivi dal secondo al quarto, richiamando precedenti recenti che affermano che l'ente di sviluppo agricolo è un ente pubblico non economico e non è imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c.; pertanto ai suoi contratti a termine non si applica la disciplina speciale prevista per i datori di lavoro dell'agricoltura. La Corte ha ribadito che la deroga al limite massimo di durata dei contratti a termine opera solo per attività stagionali in senso stretto; che l'elenco delle attività stagionali è tassativo; che la contrattazione collettiva deve indicarle specificamente; che le prestazioni devono risultare dalla causale e, in caso di contestazione, va accertata in concreto la loro natura stagionale, con onere probatorio a carico del datore di lavoro. Ha quindi ritenuto errata la motivazione della corte territoriale e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese. Il quinto motivo sulle spese è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 435 c.p.c.
La censura sulla notifica dell'appello è stata respinta perché la notificazione al domicilio digitale del difensore è valida secondo i principi consolidati richiamati dalla Corte.
art. 16-sexies D.L. n. 179/2012
La notificazione al difensore presso il domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi è valida.
art. 6-bis D.Lgs. n. 82/2005
Il difensore deve comunicare il proprio indirizzo PEC al proprio ordine, che lo inserisce nei pubblici elenchi rilevanti per le notifiche.
D.M. n. 44/2011
Il ReGIndE è richiamato come registro pubblico rilevante per la validità della notificazione telematica.
art. 325 c.p.c.
La notificazione della sentenza a uno solo dei procuratori costituiti è sufficiente ai fini della decorrenza del termine per impugnare.
art. 5, comma 4-ter, D.Lgs. n. 368/2001
La deroga al limite di durata dei contratti a termine è ammessa solo per attività stagionali, intese in senso rigoroso e tassativo.
art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 368/2001
La disciplina speciale per i datori di lavoro dell'agricoltura non si applica all'ente pubblico non economico in questione, che non è imprenditore agricolo.
art. 19 D.Lgs. n. 81/2015
La normativa sui contratti a termine va letta nel senso che la stagionalità deve essere concreta e specifica.
art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015
La deroga al limite massimo di durata opera solo per contratti relativi ad attività stagionali.
art. 29, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2015
La disciplina speciale agricola non è applicabile all'ente resistente perché non qualificabile come imprenditore agricolo.
art. 2135 c.c.
L'ente resistente non può essere qualificato imprenditore agricolo.
artt. 2 e 3 L.R. Sicilia n. 21/1965
Sono richiamati per qualificare l'ente come ente pubblico di diritto pubblico non economico.
L.R. Sicilia n. 73/1977
È richiamata come fonte ulteriore delle competenze dell'ente, senza attribuirgli natura di imprenditore agricolo.
d.P.R. n. 1525/1963
L'elenco delle attività stagionali è tassativo e non è suscettibile di interpretazione analogica.
art. 21, comma 8, lett. c), CCNL Operai agricoli e florovivaisti
Il contratto collettivo conferma che esistono lavoratori a termine che non rientrano nella deroga alla durata massima.
art. 91 c.p.c.
Invocato nel quinto motivo sulle spese, poi assorbito.
art. 92 c.p.c.
Invocato nel quinto motivo sulle spese, poi assorbito.
art. 96 c.p.c.
Invocato nel quinto motivo sulle spese, poi assorbito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per motivare il rinvio ai precedenti già consolidati.
Massime di principio
- La notificazione dell'atto di impugnazione al difensore è valida se eseguita al domicilio digitale/PEC risultante dai pubblici elenchi, anche quando quel recapito sia stato indicato nel precedente grado per finalità di comunicazione di cancelleria.
- Quando una parte è assistita da più difensori, la notifica della sentenza o dell'impugnazione a uno solo di essi è idonea a far decorrere il termine per impugnare.
- In tema di contratti a termine, la deroga ai limiti di durata per le attività stagionali è di stretta interpretazione: vale solo per attività effettivamente stagionali in senso proprio e non per lavorazioni continuative o permanenti inserite in un contesto produttivo stagionale.
- L'onere di provare la natura stagionale delle prestazioni e la loro riconducibilità alle attività tassativamente previste grava sul datore di lavoro, il quale deve indicare anche in contratto la causale stagionale e dimostrarne la corrispondenza alle mansioni concretamente svolte.
- Un ente pubblico non economico non assume la qualità di imprenditore agricolo solo perché opera in ambito agricolo o svolge attività connesse al settore; di conseguenza non può automaticamente avvalersi della disciplina speciale prevista per i datori di lavoro agricoli.
- Le norme speciali e la contrattazione collettiva che consentono deroghe alla disciplina generale del termine non possono essere interpretate estensivamente o analogicamente oltre i casi espressamente previsti.
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