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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08472/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La società aveva presentato domanda di concordato con riserva nell'ambito di un procedimento per la dichiarazione di fallimento promosso da un creditore. Successivamente aveva depositato la proposta concordataria chiedendo l'autorizzazione alla prededuzione di un finanziamento necessario al pagamento delle spese della procedura ex art. 182-quater, secondo comma, l. fall. Il tribunale aveva ritenuto inammissibile la proposta per mancato deposito della dichiarazione di un primario istituto di credito circa la disponibilità a finanziare l'operazione condizionatamente all'autorizzazione giudiziale, e aveva poi dichiarato il fallimento. In sede di rinvio la corte d'appello ha confermato l'inammissibilità, valorizzando l'omissione della dichiarazione bancaria come indice di manifesta inidoneità della proposta. Contro tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma il testo non ne riporta specificamente il contenuto, limitandosi a dire che il controricorrente ne eccepiva la tardività.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina il merito dei motivi di ricorso perché rileva in via preliminare la tardività dell'impugnazione. Prendendo atto che la sentenza impugnata era stata pubblicata il 13 febbraio 2020, osserva che i termini di impugnazione erano stati sospesi per l'emergenza COVID-19 tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020, come prorogato dall'art. 36 d.l. n. 23/2020. Poiché il ricorso è stato notificato l'8 giugno 2020, la Corte ritiene decorso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 18, comma 14, l. fall., scaduto il 18 maggio 2020. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il rispetto del termine per proporre ricorso per cassazione è condizione preliminare e assorbente: se l'impugnazione è tardiva, la Corte non esamina i motivi di merito.
  • La sospensione dei termini processuali disposta per l'emergenza COVID-19 va computata nel calcolo della tempestività dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso è notificato oltre il termine di legge, l'impugnazione è inammissibile e la parte ricorrente è condannata alle spese, oltre agli effetti conseguenti sul contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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