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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35285/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussori)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di tre fideiussori per il recupero di un credito derivante da rapporti bancari intestati alla società garantita. In primo grado il decreto veniva revocato; la corte d'appello, su impugnazione della società cessionaria/mandataria del credito, riformava parzialmente la decisione e condannava in solido i garanti al pagamento di una somma residua, ritenendo provata la legittimazione della cessionaria e non specificamente contestati il saldo del conto e gli altri crediti azionati. I fideiussori proponevano ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 100 c.p.c. per difetto di titolarità del diritto sostanziale e di legittimazione ad impugnare della società che aveva proposto l'appello, assumendo che non fosse stata provata né la validità della cessione in blocco né l'inclusione dello specifico credito nel perimetro ceduto; (2) censura sulla presunta errata applicazione degli artt. 1832 e 1857 c.c. in tema di efficacia degli estratti conto bancari, sostenendo che essi vincolino solo le parti del conto e non i terzi/fideiussori; (3) censura contro il rigetto dell'appello incidentale condizionato relativo alla domanda di annullamento delle fideiussioni per violenza morale e alla ritenuta esistenza di rapporti negoziali idonei a giustificare la pretesa creditoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, nei limiti indicati in motivazione, affermando che chi agisce come successore a titolo particolare del creditore originario, in caso di cessione in blocco ex art. 58 TUB, deve provare documentalmente l'inclusione del credito specifico nel blocco ceduto, salvo riconoscimento espresso o implicito della controparte. Ha ritenuto che la corte territoriale non avesse accertato adeguatamente né l'esistenza del contratto di cessione né l'inclusione del credito controverso nel blocco e avesse erroneamente valorizzato in modo generico gli avvisi in Gazzetta Ufficiale. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La censura di carenza di interesse/legittimazione è fondata quando chi agisce in giudizio non dimostra la propria titolarità sostanziale del diritto azionato o la propria legittimazione a impugnare.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dalla corte territoriale per dichiarare inammissibile l'appello incidentale condizionato per difetto di specificità; tale motivo, tuttavia, è rimasto assorbito nel giudizio di cassazione.

  • art. 58 TUB

    In caso di cessione in blocco di crediti bancari, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica individuale, ma non esonera la parte che agisce dal dimostrare che lo specifico credito sia compreso nel blocco ceduto.

  • art. 1264 c.c.

    La pubblicità prevista dalla disciplina speciale produce verso i debitori ceduti gli effetti della notifica della cessione, rendendola opponibile.

  • art. 111 c.p.c.

    Se il diritto viene trasferito nel corso del processo a titolo particolare, il processo continua tra le parti originarie.

  • art. 1832 c.c.

    L'approvazione tacita degli estratti conto non impedisce al correntista di contestare la validità ed efficacia delle singole operazioni, ma rileva ai fini della veridicità storica dei dati annotati.

  • art. 1857 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina del conto corrente e degli estratti conto; la questione è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • Nella cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 TUB, la prova della legittimazione attiva del cessionario non può essere affidata alla sola pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale se il debitore contesta specificamente la riferibilità del credito azionato al blocco ceduto.
  • Il cessionario che agisce in giudizio deve allegare e dimostrare documentalmente non solo la cessione in astratto, ma anche l'inclusione del singolo credito controverso nell'operazione di trasferimento, salvo riconoscimento della controparte.
  • L'approvazione degli estratti conto può vincolare sulla ricostruzione storica delle annotazioni e degli ordini impartiti, ma non preclude in assoluto contestazioni sulla validità delle singole operazioni contabilizzate.
  • Quando la decisione di merito è cassata per difetto di prova della titolarità sostanziale del credito o della legittimazione ad agire, restano assorbite le ulteriori censure non esaminate dal giudice di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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