Cassazione Civile, Ordinanza n. 32708/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto alla Corte d'appello la condanna del proprio assistito al pagamento del compenso per l'attività difensiva svolta in relazione a una domanda di equo indennizzo per irragionevole durata del processo, domanda che risultava accolta. La Corte d'appello aveva respinto la pretesa ritenendo non provato il conferimento del mandato: la sottoscrizione in calce alla procura era stata disconosciuta dal resistente anche in un diverso procedimento penale, il professionista non aveva chiesto la verificazione della sottoscrizione e la sola eccezione di prescrizione presuntiva, proposta subordinatamente, non poteva valere come riconoscimento del credito o del rapporto di mandato. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione delle norme processuali sulla procura alle liti e sulla prova, sostenendo che il disconoscimento dell'autografia della firma poteva essere contestato solo con querela di falso e non con semplice disconoscimento; (2) violazione delle norme sulla prescrizione presuntiva, deducendo che le eccezioni di inesistenza del contratto e di prescrizione presuntiva sarebbero incompatibili; (3) errata applicazione della disciplina della prescrizione presuntiva, assumendo che tale eccezione presupponesse il riconoscimento del credito e dunque anche del mandato; (4) omessa considerazione dell'istanza di giuramento decisorio volta a superare l'eccezione di prescrizione presuntiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha affermato il principio secondo cui la certificazione dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti effettuata dal difensore ex art. 83 c.p.c. può essere contestata soltanto con querela di falso, poiché l'autenticazione compiuta dal difensore assume rilievo processuale e si fonda su un atto compiuto dal difensore quale pubblico ufficiale. Di conseguenza, l'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi a tale principio e regolare anche le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
la certificazione dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti compiuta dal difensore ha efficacia nel processo e la sua contestazione richiede querela di falso
richiamati come norme sulla valutazione delle prove e sull'accertamento dei fatti, ma il loro esame resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo
richiamati dal ricorrente in tema di disconoscimento e verificazione della scrittura privata
richiamato dal ricorrente, ma non è oggetto di autonoma decisione nel provvedimento
richiamato in relazione alla prescrizione presuntiva del compenso professionale
richiamato in relazione alla disciplina della prescrizione presuntiva e ai suoi effetti sul riconoscimento del debito
richiamato come parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nei motivi di ricorso, senza autonoma statuizione sul punto
richiamati in relazione all'istanza di giuramento decisorio
Massime di principio
- La certificazione dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti effettuata dal difensore non è liberamente contestabile con il mero disconoscimento, ma solo mediante querela di falso.
- Quando una questione preliminare è assorbente e il relativo motivo di ricorso è accolto, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non vengono esaminati.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, riesaminando la controversia alla luce della corretta regola probatoria sulla procura alle liti.
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