Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04249/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per una sottrazione con strappo/rapina. Con il primo motivo ha contestato la motivazione in tema di concordanza indiziaria, sostenendo in sostanza che la prova indiziaria non fosse correttamente apprezzata; con il secondo e il terzo motivo ha censurato la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere sussunta in una fattispecie diversa dalla rapina. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché mirava a una diversa ricostruzione dei fatti e a una rivalutazione del materiale indiziario, mentre i secondi due motivi sono stati qualificati come manifestamente infondati perché si limitavano a reiterare le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi con la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello che aveva qualificato il fatto come rapina è rimasta ferma; la Corte ha richiamato il principio secondo cui ricorre la rapina quando la violenza è esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche se la cosa sottratta è aderente al corpo del possessore e la violenza si estende necessariamente alla persona.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Richiamato solo in via implicita attraverso la distinzione tra furto con strappo e rapina; la Corte conferma che la violenza finalizzata a vincere la resistenza della vittima integra rapina.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una censura che, sotto la veste del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio indiziario e una diversa ricostruzione del fatto.
  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso che si limiti a reiterare doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi con la ricostruzione fattuale e argomentativa della sentenza impugnata.
  • La distinzione tra furto con strappo e rapina va risolta verificando se la violenza sia stata impiegata per vincere la resistenza della persona offesa: in tal caso, anche quando la res sia strettamente aderente al corpo del possessore, la sottrazione avviene mediante violenza alla persona e integra rapina.
  • La qualificazione del fatto come rapina non è esclusa dal solo fatto che la cosa sottratta sia fisicamente connessa al corpo della vittima, se per impossessarsene l'agente deve superare la resistenza della persona offesa.

Come è indicizzato

MaterieRapinaFurto
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.