Cassazione Civile, Ordinanza n. 16142/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comodatario)
La controversia
Il proprietario di un'opera d'arte aveva dedotto di averla concessa in comodato al museo. In primo grado e in appello si era tuttavia ritenuto che il museo avesse validamente restituito il bene al figlio del proprietario, sulla base della ricostruzione del rapporto come instaurato o comunque regolato con il figlio, anche alla luce di una mail e dell'autorizzazione paterna a vendere l'opera per far fronte a debiti familiari. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il proprietario denunciava violazione degli artt. 1766 e 1803 ss. c.c., sostenendo che la consegna del bene era sufficiente a perfezionare il comodato e che, una volta perfezionato, il museo era obbligato a restituire la cosa al consegnante; contestava inoltre che un successivo accordo, mai concluso tra le medesime parti ma eventualmente con il figlio, potesse integrare o modificare il contratto già sorto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur essendo errata l'affermazione della Corte d'appello secondo cui il comodato non si fosse perfezionato per mancanza di un successivo accordo, tale errore non investiva la ratio decidendi effettiva. La questione decisiva non era la qualificazione del rapporto, ma l'interpretazione della volontà delle parti in ordine al soggetto legittimato a ricevere la restituzione del bene e alle modalità di restituzione. Tale interpretazione, sorretta da motivazione non apparente e fondata sulla riserva di futura regolamentazione del contenuto contrattuale e sull'autorizzazione alla vendita data al figlio, integra un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina del comodato; la Corte ribadisce che il comodato è un contratto reale che si perfeziona con la consegna della cosa
richiamato dal ricorrente per sostenere che la consegna perfeziona il comodato e fa sorgere l'obbligo di restituzione
richiamati per la disciplina del comodato e dell'obbligo restitutorio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il comodato è un contratto reale che si perfeziona con la consegna della cosa; non occorre un ulteriore accordo per la sua esistenza, salvo che le parti intendano regolare successivamente il contenuto del rapporto.
- Quando la controversia riguarda non la qualificazione del contratto ma l'individuazione del soggetto legittimato a ricevere la restituzione del bene, la questione attiene all'interpretazione della volontà negoziale e costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- L'interpretazione del contratto sorretta da motivazione non apparente e non meramente assertiva non è censurabile in cassazione, salvo il vizio radicale di motivazione nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
- La restituzione della cosa comodata al soggetto che, secondo l'interpretazione del giudice di merito, è stato designato dalle parti come destinatario della restituzione, integra valido adempimento dell'obbligo restitutorio.
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