Cassazione Penale, Sentenza n. 9032/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 06/04/2023 del Tribunale di Brescia che ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p. e art. 81 c.p.) con riguardo a più sentenze di condanna per reati di bancarotta fraudolenta e omessa dichiarazione. Il ricorrente deduceva omessa e insufficiente valutazione degli elementi fattuali contenuti nelle sentenze di condanna (omogeneità delle condotte distrattive, ricorrenza delle stesse modalità esecutive, impiego dello stesso amministratore Catalano Giorgio, depositi di falsa denuncia per sottrarre documentazione) e contestava l'argomentazione del giudice dell'esecuzione circa la non idoneità della contiguità temporale da sola a fondare la continuazione
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto che, con riguardo ai reati indicati sub 1) (bancarotta fraudolenta giudicata con sentenza della Corte d'appello di Milano 11/05/2012) e sub 2) (bancarotta fraudolenta giudicata con sentenza della Corte d'appello di Genova 09/07/2014), il giudice dell'esecuzione non ha effettuato una valutazione concreta degli elementi fattuali risultanti dalle sentenze e la motivazione è incongrua. Per tali capi l'ordinanza è annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio. Il ricorso è stato invece respinto per la restante parte: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificamente confutato le ragioni del Tribunale circa l'irrilevanza della sola analogia dei titoli di reato di fronte all'ampio arco temporale, alla differenza di luoghi e alle diversità delle modalità esecutive; inoltre è ribadito l'onere del condannato di allegare elementi sintomatici di un programma delittuoso unitario
Norme richiamate
norma procedurale che disciplina la richiesta di applicazione della continuazione in sede di esecuzione; va applicata valutando gli indici della continuità del disegno criminoso (omogeneità e dato temporale) con riferimento ai fatti accertati nelle sentenze di condanna
norma sostanziale che consente la determinazione della pena per fatti riconducibili a continuazione; la sua applicazione richiede accertamento concreto della riconducibilità dei reati ad un programma unitario e non può fondarsi sulla mera reiterazione del titolo di reato
art. 216, 219, 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
norme sostanziali relative ai delitti di bancarotta (semplici e aggravate) applicati nei procedimenti di merito; utilizzate per descrivere i reati oggetto di condanna
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
norma relativa al reato di omessa dichiarazione fiscale contestato in uno dei procedimenti menzionati
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018 (Bencivenga, Rv. 275451)
principio secondo cui grava sul condannato l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità dei reati successivi a un programma unitario, per distinguere continuazione da mera reiterazione o abitualità
Massime di principio
- La continuazione ai fini dell'art. 81 c.p. richiede un accertamento concreto, sul piano fattuale, degli indici di un "programma unitario": non basta la similitudine dei titoli di reato
- Al condannato spetta l'onere di allegare e dimostrare elementi sintomatici (omogeneità delle modalità esecutive, identità di ruoli/figure operative, condotte ripetute, coincidenza di strumenti o finalità fraudolente, contiguità temporale significativa) che permettano di ricondurre i reati a un disegno criminoso unico
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente, con riferimento ai fatti accertati nelle sentenze di condanna, la presenza o l'assenza degli indici di continuazione; motivazioni generiche o apodittiche sono censurabili e possono portare all'annullamento parziale e al rinvio
- La mera contiguità temporale, se isolata e non corroborata da omogeneità delle modalità o da altri indici, può non essere sufficiente a fondare la continuazione, soprattutto se le condotte sono commesse in contesti diversi e a distanza cronologica significativa
- In fase di impugnazione è strategico documentare puntualmente i passaggi probatori e le specifiche statuizioni delle sentenze di merito che dimostrano il carattere unitario del disegno criminoso (es.: medesime modalità distrattive, identico amministratore, identiche manovre per occultare scritture contabili)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8934/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8935/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8936/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8937/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8938/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8939/2024 del 01/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →