Cassazione Penale, Sentenza n. 23570/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Gennaro è stato condannato per diffamazione a mezzo stampa per aver pubblicato dal 19 maggio 2016 sul sito "Ilcorrieredelgiorno.it" e sui profili social associati un articolo che attribuiva falsamente al consigliere comunale Nicola Zanframundo un rinvio a giudizio per sfruttamento della prostituzione, fatto in realtà riferibile a un omonimo. In cassazione propone cinque motivi: 1) violazione delle norme procedurali e mancata applicazione della scriminante putativa (art. 59, comma 4 cod. pen.) per presunta verifica difettosa delle fonti e rilievo della deposizione del teste Albanese; 2) travisamento della prova per la mancata acquisizione di un presunto comunicato stampa dei Carabinieri; 3) omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto); 4) vizi relativi al formato digitale degli articoli (punctuation) e relativo travisamento; 5) omesso esame delle doglianze sulla quantificazione del risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi siano mera reiterazione di censure già sollevate in appello senza adeguato confronto critico con le motivazioni dei giudici di merito. La scriminante putativa richiede che il cronista abbia svolto tutte le verifiche e si sia avvalso di fonti accreditate: nel caso non è stato prodotto il presunto comunicato dei Carabinieri e la confidenza del teste non era una fonte accreditata, inoltre lo stesso teste ha negato di aver diffuso la notizia. La presunta prova decisiva (il comunicato) non è stata prodotta dall'imputato, per cui non sussiste travisamento. L'art. 131-bis non è applicabile alla fattispecie per la gravità, la specificità della notizia e l'ampia diffusione via web, valutazioni ritenute corrette e non sindacabili in cassazione. I motivi quarto e quinto sono inammissibili perché non erano stati sollevati in appello. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa alla parte civile pari a euro 4.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Riferita alla scriminante putativa: la Corte richiede che chi invoca la scriminante abbia adempiuto all'onere di verifica e accertamento delle fonti; una fonte confidenziale non accreditata o l'assenza di produzione del documento che avrebbe giustificato l'affermazione non consentono il riconoscimento della scriminante.
Norma sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che l'applicabilità richiede una valutazione complessa e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o pericolo, e nel caso è stata correttamente esclusa per la gravità e diffusione della notizia.
art. 133 cod. pen., primo comma
Richiamato come parametro per valutare la tenuità: va considerata la modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno, tutti elementi valutati dalla Corte distrettuale.
artt. 533 e 546 cod. proc. pen.
Invocati dal ricorrente per vizio di motivazione e violazione delle norme procedurali; la Corte ha ritenuto che non vi fosse carenza motivazionale rilevante e che le valutazioni dei fatti fossero adeguate.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Disposizioni che regolano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e travisamento della prova); la Corte ha applicato tali criteri, escludendo il travisamento in assenza della produzione probatoria decisiva e ritenendo infondate le censure di violazione di legge.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla trattazione dei motivi in cassazione; alcuni profili di ricorso sono stati esaminati nei limiti consentiti.
artt. 5 e 6 CEDU
Richiamati dal ricorrente in relazione alla tutela dei diritti fondamentali; però la Corte non ha ritenuto che fosse stata violata la normativa convenzionale alla luce della valutazione di merito e delle garanzie processuali rispettate.
Massime di principio
- Per invocare la scriminante putativa (presunta legittimità dell'esercizio del diritto di cronaca) è necessario dimostrare di aver svolto verifiche effettive e di essersi basati su fonti accreditate; la fiducia in una fonte confidenziale o l'assenza di produzione del documento che giustifica la notizia non sono sufficienti.
- L'assenza di una richiesta di rettifica da parte della persona offesa non esclude la responsabilità per diffamazione: la rettifica è una facoltà della parte offesa, non una condizione di procedibilità.
- Per sostenere un vizio di travisamento della prova in cassazione occorre dimostrare che nella motivazione è stata introdotta un'informazione inesistente nel processo o che sia stata omessa la valutazione di una prova decisiva effettivamente acquisita; l'asserita esistenza di documenti non prodotti non integra automaticamente il travisamento.
- L'art. 131-bis (particolare tenuità) richiede una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreti; notizie gravi, specifiche e diffuse su larga scala via web difficilmente rientrano nella tenuità.
- Questioni tecnico-formali o differenze di punteggiatura nel formato digitale degli articoli, se non concretamente idonee a mutare il contenuto essenziale e senza essere state tempestivamente sollevate nei gradi precedenti, difficilmente costituiscono motivo valido in cassazione.
- In cassazione non possono essere esaminate nuove doglianze che non siano state preventivamente proposte nel giudizio di appello; il ricorso deve confrontarsi criticamente con le motivazioni dei giudici di merito e non limitarsi a reiterare censure già valutate.
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