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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35518/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il GIP del Tribunale di Potenza, con ordinanza del 21 aprile 2026, aveva applicato all’indagato gli arresti domiciliari, ritenendolo gravemente indiziato del furto in abitazione aggravato di circa 2.000 euro e di monili in oro, sottratti dall’abitazione di due persone offese dopo che un complice, qualificatosi falsamente come carabiniere nell’ambito di un raggiro telefonico, era entrato nell’immobile. All’indagato era attribuito il ruolo di conducente dell’auto con cui i complici si erano allontanati. Il Tribunale del riesame di Potenza aveva confermato la misura, valorizzando le dichiarazioni delle persone offese, immagini del conducente, controlli di polizia sul veicolo, comparazione del volto, localizzazione telefonica compatibile con la presenza a Potenza e altri elementi relativi al veicolo e all’indagato. Aveva inoltre ravvisato il pericolo di reiterazione, considerando anche il deferimento per sostituzione di persona e truffa aggravata relativo a fatti del 17 ottobre 2025, l’assenza di stabile occupazione e le risultanze dei certificati penale e dei carichi pendenti. Con sei motivi, il ricorrente ha contestato: 1) la qualificazione del fatto come furto in abitazione anziché truffa aggravata e la mancata prova della sua consapevole adesione al programma criminoso; 2) l’identificazione del veicolo e del conducente, lamentando che il Tribunale non avesse visionato autonomamente i file originali; 3) la verificabilità e la portata degli elementi relativi a un precedente controllo del veicolo, all’uso dell’utenza telefonica 3311450051 e al noleggio della Renault Twingo formalmente riferito a un altro soggetto; 4) un asserito travisamento delle dichiarazioni rese nell’interrogatorio, sostenendo di avere negato di essere stato in Basilicata; 5) l’insufficienza dei dati di traffico e di aggancio alle celle per collocarlo sul luogo del fatto e per dimostrare la disponibilità dell’utenza; 6) l’insussistenza o insufficiente motivazione delle esigenze cautelari e la sproporzione degli arresti domiciliari rispetto a misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha premesso che, nella fase cautelare, i gravi indizi richiedono un giudizio di qualificata probabilità e che il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione dei fatti o degli elementi indiziari, ma riguarda la presenza e la congruenza della motivazione e l’assenza di illogicità manifeste. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: poiché, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il complice aveva sottratto i beni senza un atto dispositivo della vittima, la qualificazione provvisoria come furto in abitazione è stata considerata corretta; la censura sulla consapevolezza del ricorrente è stata giudicata generica. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, essendo basato su un equivoco: il Tribunale aveva richiamato la nitidezza delle immagini per l’identificazione della persona, non della targa; la Corte ha inoltre richiamato il potere della polizia giudiziaria di procedere autonomamente a individuazione fotografica. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e in parte attinente al fatto: le doglianze non superavano gli elementi richiamati dal Tribunale circa la presenza dell’indagato nel veicolo, l’uso dell’utenza e l’insufficienza della documentazione di noleggio a smentire tale presenza. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato riprodotto o allegato il verbale che avrebbe consentito di verificare il dedotto travisamento; la Corte ha aggiunto che la circostanza non appariva decisiva. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico: la localizzazione telefonica era stata ritenuta compatibile con la presenza a Potenza in orario coerente con il fatto, e le critiche non indicavano un’illogicità manifesta. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto aspecifico e comunque manifestamente infondato: il ricorrente aveva censurato solo una delle autonome ragioni poste a fondamento della prognosi cautelare, senza confrontarsi con la partecipazione a una condotta analoga a pochi giorni di distanza, le risultanze dei certificati e le ragioni addotte per la proporzionalità della misura. La misura degli arresti domiciliari resta quindi confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 273, commi 1 e 1-bis, c.p.p.

    in sede di incidente cautelare le predette norme impongono la formulazione di un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli; in ordine al quale è sufficiente qualunque elemento probatorio, in quanto i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza

    Per l’applicazione di una misura cautelare personale è sufficiente un quadro probatorio che fondi una qualificata probabilità di responsabilità; i gravi indizi cautelari non coincidono con gli indizi richiesti per una decisione finale di condanna.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, cit.

    I criteri di valutazione degli indizi previsti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma 2, c.p.p. non si applicano automaticamente alla valutazione dei gravi indizi cautelari, non essendo richiamati dall’art. 273, comma 1-bis, c.p.p.

  • art. 624-bis, commi 1 e 3, c.p.

    Ne consegue che, nel caso di specie, la mancanza di un atto dispositivo da parte della vittima rende corretta la qualificazione della fattispecie come furto in abitazione.

    La sottrazione di beni dall’abitazione della vittima integra, nella ricostruzione cautelare esaminata, il furto in abitazione quando la vittima non compie un atto dispositivo dei beni e l’agente se ne impossessa contro la sua volontà.

  • art. 640 c.p.

    integra il delitto di truffa la condotta di chi prospetta alla vittima la necessità di consegnare preziosi o somme di denaro (ad esempio, per evitare a un suo prossimo congiunto un danno grave in realtà insussistente), qualora la consegna di tali beni sia effettuata direttamente dalla vittima al soggetto agente che abbia ottenuto l'accesso alla sua abitazione

    La truffa ricorre quando l’inganno determina la vittima a consegnare direttamente i beni all’agente; se invece manca tale atto dispositivo e i beni vengono sottratti contro la volontà della vittima, la condotta può essere qualificata come furto in abitazione.

  • art. 55 c.p.p.

    la polizia giudiziaria può procedere autonomamente ad individuazione fotografica, sia prima che dopo la comunicazione al pubblico ministero della notizia di reato, poiché gli artt. 55 e 348 cod. proc. pen. sanciscono il principio di atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria

    La polizia giudiziaria può compiere autonomamente un’individuazione fotografica quale atto d’indagine atipico, anche prima della comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero.

  • art. 348 c.p.p.

    la polizia giudiziaria può procedere autonomamente ad individuazione fotografica, sia prima che dopo la comunicazione al pubblico ministero della notizia di reato, poiché gli artt. 55 e 348 cod. proc. pen. sanciscono il principio di atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, cui compete, anche in difetto di direttive o formali deleghe del pubblico ministero, il potere-dovere di compiere di propria iniziativa tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli

    In forza del principio di atipicità degli atti investigativi, la polizia giudiziaria può svolgere di propria iniziativa le indagini ritenute necessarie, inclusa l’individuazione fotografica, anche senza direttive o deleghe formali del pubblico ministero.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il relativo onere può essere soddisfatto nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti

    Quando si deduce un vizio di motivazione fondato su specifici atti, il ricorso deve indicare e rendere accessibile il contenuto rilevante con modalità sufficienti a verificarlo senza imporre alla Cassazione la lettura integrale degli atti.

  • art. 591 c.p.p.

    avendo questa Corte specificato che il relativo onere può essere soddisfatto nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso

    La mancata esposizione o individuazione adeguata degli atti su cui si fonda una censura può determinare l’inammissibilità del ricorso, se costringe la Corte a ricercare autonomamente il materiale probatorio nell’intero fascicolo.

  • art. 275, commi 1 e 2, c.p.p.

    la contestazione inerente alla proporzionalità della misura applicata, ampiamente giustificata dal Tribunale con considerazioni pienamente coerenti con i principi desumibili dall’art. 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen., alla luce della concreta gravità del fatto.

    La scelta della misura cautelare deve rispettare i criteri di adeguatezza e proporzionalità, valutati in rapporto alla gravità concreta del fatto; la relativa motivazione è sindacabile in cassazione nei limiti del controllo di legittimità.

  • art. 606 c.p.p.

    il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito

    Nel ricorso contro misure cautelari, la contestazione dei gravi indizi è ammissibile se denuncia una violazione di legge o un’illogicità manifesta; non può invece chiedere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi già esaminati.

  • art. 125 c.p.p.

    è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato; se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato.

    La motivazione del provvedimento cautelare deve esporre ragioni giuridicamente significative ed essere priva di illogicità manifeste; la Cassazione verifica tali requisiti senza sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.

  • art. 274 c.p.p.

    il Tribunale aveva richiamato, oltre che all'astratta gravità del reato contestato, al pericolo di recidiva desunto da specifici elementi di fatto, quali la partecipazione, a pochi giorni di distanza, a una condotta di analogo tenore, nonché alle risultanze del certificato penale, certificato dei carichi pendenti.

    Il pericolo di reiterazione può essere fondato su elementi concreti riferiti alla condotta dell’indagato, compresa la partecipazione ravvicinata a un fatto analogo e le risultanze dei certificati, e non soltanto sulla gravità astratta del reato.

  • art. 624-bis c.p.

    la mancanza di un atto dispositivo da parte della vittima rende corretta la qualificazione della fattispecie come furto in abitazione.

    In assenza di consegna volontaria dei beni da parte della vittima, la sottrazione di cose dall’abitazione contro la sua volontà è riconducibile al furto in abitazione.

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 5, c.p.

    la sottrazione della somma di denaro e dei preziosi, avvenuta mediante il complesso sistema di raggiro descritto in atti, è stata messa in atto dal complice non identificato dell'odierno ricorrente, il quale avrebbe operato direttamente la sottrazione medesima

    La decisione conferma in sede cautelare la contestazione del furto aggravato in relazione alla sottrazione dei beni tramite le modalità fraudolente descritte; il passaggio non sviluppa un’interpretazione autonoma delle singole aggravanti.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, i gravi indizi di colpevolezza fondano un giudizio di qualificata probabilità e non devono coincidere con gli indizi idonei a sostenere una condanna definitiva; il giudice cautelare può valorizzare qualunque elemento probatorio pertinente.
  • Nel ricorso per cassazione contro un’ordinanza cautelare, la censura sui gravi indizi deve indicare una specifica violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione. Non è consentito ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa ponderazione degli elementi indiziari.
  • Il confine tra truffa e furto in abitazione dipende, in questa tipologia di raggiro, dalla condotta della vittima rispetto ai beni: la consegna diretta all’agente determinata dall’inganno integra la truffa; l’impossessamento senza un atto dispositivo della vittima, contro la sua volontà, integra il furto in abitazione.
  • La polizia giudiziaria può procedere autonomamente all’individuazione fotografica, quale atto investigativo atipico, anche senza preventiva comunicazione della notizia di reato o formale delega del pubblico ministero.
  • Chi deduce in cassazione un travisamento o un vizio di motivazione fondato sul contenuto di un atto deve riprodurlo, allegarlo o individuarlo con precisione in modo da consentire il controllo senza imporre la lettura integrale del fascicolo; in difetto, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • La localizzazione telefonica compatibile con il luogo e con l’orario del fatto può concorrere al quadro indiziario; una contestazione che si limiti a richiamare genericamente l’ampiezza delle celle o l’assenza di ulteriori prove non supera una motivazione di merito logicamente argomentata.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione e la scelta della misura sono riservate al giudice di merito se sorrette da motivazione congrua; il ricorrente deve confrontarsi con tutte le autonome ragioni della decisione, altrimenti la censura può risultare aspecifica. Adeguatezza e proporzionalità della misura vanno valutate anche alla luce della gravità concreta del fatto.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioniFurto
RamiMisure cautelariProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieCarcere

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