Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 02534/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado. Le doglianze dedotte riguardavano: violazione del principio di tipicità; impossibilità di valorizzare come prova a carico la condotta dell'imputato quando essa sia espressione del diritto di difesa; mancato accertamento del nesso causale; omessa valutazione delle deduzioni difensive sull'elemento soggettivo del reato; mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure generiche e sostanzialmente assertive, osservando che la sentenza d'appello aveva invece esaminato compiutamente il compendio probatorio e motivato in modo corretto sia sull'elemento materiale sia su quello soggettivo del reato contestato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi erano generici e reiterativi rispetto a quanto già dedotto, e che la motivazione della sentenza impugnata era completa e priva di vizi logici o giuridici, sia quanto alla ricostruzione del fatto sia quanto al profilo soggettivo. Quanto alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., la Corte ha ritenuto la relativa motivazione immune da censure. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La mancata applicazione della causa di non punibilità è stata ritenuta correttamente motivata e il relativo motivo di ricorso è stato giudicato meramente reiterativo.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a censure generiche o meramente assertive, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è censurabile in cassazione la decisione di merito che abbia esaminato le risultanze probatorie con motivazione completa e logicamente coerente, confermando la responsabilità sulla base di una corretta valutazione dell'elemento materiale e soggettivo del reato.
  • La doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile quando si risolva in una mera riproposizione di argomenti già esaminati dai giudici di merito, senza evidenziare specifici vizi della motivazione.
  • All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.