Cassazione Civile, Ordinanza n. 09338/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento in rettifica ICI per l’anno 2010 relativo a cinque immobili. Il giudice di merito aveva annullato l’atto ritenendo che, per tre immobili, la nuova rendita catastale fosse stata notificata solo nel 2015 e che, in ogni caso, la successiva decisione tributaria sulla rendita dovesse operare retroattivamente. L’ente impositore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la sentenza, pur affermando il principio della rilevanza della rendita giudizialmente accertata, non si era pronunciata sulla specifica domanda di determinazione dell’imposta dovuta; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per manifesta illogicità e contraddittorietà, perché la decisione avrebbe finito per annullare la pretesa tributaria nonostante ne avesse riconosciuto la fondatezza in base alla rendita rideterminata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i due motivi, trattandoli congiuntamente per la loro connessione. Ha confermato che, in tema di ICI, la modifica della rendita catastale può essere utilizzata anche per annualità anteriori alla notificazione dell’atto, purché successive alla variazione materiale e, quando la rendita sia stata oggetto di impugnazione e poi rideterminata con sentenza definitiva, tale rendita giudiziale è l’unico parametro da assumere per la base imponibile, con effetti retroattivi dal momento della domanda. Nel caso concreto, la sentenza di merito aveva già indicato puntualmente le rendite dei tre immobili e dunque aveva fornito i criteri per determinare l’imposta. È stato anche osservato che la contribuente aveva già iniziato a pagare sulla base di quella decisione e che il ricorrente non aveva spiegato perché il prelievo fosse errato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’ente alle spese e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È invocato come parametro per dedurre la violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali nella motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È invocato come parametro per denunciare la nullità della sentenza per asserita illogicità e contraddittorietà.
Richiamato per sostenere l’omessa pronuncia sulla domanda di determinazione dell’imposta dovuta.
Richiamato insieme all’art. 116 c.p.c. come parametro della dedotta violazione nella valutazione della causa.
Richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. come parametro della dedotta violazione nella valutazione della causa.
art. 74, L. 21 novembre 2000, n. 342
Gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo dalla loro notificazione, ma ciò non limita l’applicazione della nuova rendita ai periodi successivi alla variazione materiale, anche se anteriori alla notifica.
art. 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La base imponibile ICI va determinata assumendo la rendita catastale valida ed efficace; se la rendita è rideterminata con sentenza definitiva, essa opera come unico dato rilevante ai fini del calcolo dell’imposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dell’obbligo, se dovuto, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di ICI, la rendita catastale modificata è utilizzabile per la determinazione della base imponibile anche con riferimento a periodi d’imposta anteriori alla notificazione del relativo provvedimento, purché successivi alla variazione materiale che ne ha determinato la modifica.
- La notificazione dell’atto attributivo o modificativo della rendita segna il momento di efficacia dell’atto verso il contribuente, ma non coincide con il limite temporale della sua applicabilità al rapporto tributario.
- Quando la rendita catastale è oggetto di impugnazione e viene poi rideterminata con sentenza definitiva, la rendita giudiziale è l’unico parametro da considerare per l’imposta, con effetti retroattivi dal momento della domanda.
- Non sussiste omessa pronuncia se la sentenza di merito, pur annullando l’atto impugnato, individua comunque i criteri e i dati necessari per la determinazione dell’imposta dovuta.
- La deduzione di illogicità o contraddittorietà della sentenza non è fondata se la motivazione consente di ricostruire in modo coerente la base imponibile e la ragione del decisum.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09196/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09197/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09199/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09200/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09201/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09202/2024 del 08/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →