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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36073/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 2 luglio 2026, il G.i.p. del Tribunale di Milano, su richiesta del difensore munito di procura speciale e con il consenso del pubblico ministero, aveva applicato all’imputato la pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 8.000 di multa per riciclaggio, anche tentato al capo 23, di orologi o gioielli contestato ai capi 1-14, 18, 19, 23 e 24, e per ricettazione dei medesimi tipi di beni ai capi 20-22, con continuazione. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. Ha sostenuto che le condotte descritte consistessero soltanto nell’acquisto, ricezione, occultamento o intermediazione nella circolazione dei beni e integrassero quindi ricettazione, non riciclaggio, poiché la mera rivendita non dimostrerebbe operazioni di sostituzione o trasferimento concretamente idonee a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa. Ha inoltre lamentato che la motivazione non individuasse le condotte tipiche del riciclaggio. La Corte ha esaminato il ricorso nei limiti stabiliti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per le sentenze di patteggiamento: la deduzione di erronea qualificazione giuridica è ammissibile solo in presenza di un errore manifesto, immediatamente riconoscibile dalla contestazione e senza margini di opinabilità. Ha ritenuto che tale soglia non fosse raggiunta, perché nei capi d’imputazione era espressamente contestata la sostituzione degli orologi o dei gioielli, realizzata rimpiazzandoli con il denaro ricavato dalla vendita, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. La censura richiedeva dunque una valutazione non consentita in questa sede e non evidenziava una qualificazione palesemente eccentrica rispetto all’imputazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattato de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha applicato il limite dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: nel ricorso contro una sentenza di patteggiamento l’erronea qualificazione giuridica può essere dedotta solo se manifesta, ossia palesemente eccentrica rispetto al capo d’imputazione e rilevabile senza valutazioni fattuali o probatorie. Nel caso concreto, la contestazione descriveva la sostituzione dei beni con il denaro ottenuto dalla vendita, condotta indicata come idonea a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa; non era quindi immediatamente evidente che la qualificazione come riciclaggio fosse erronea. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella causa d’inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La pena concordata è rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Con sentenza del 02/07/2026, il G.i.p. del Tribunale di Milano ha applicato,su richiesta del difensore, munito di procura speciale, e con il consenso delpubblico ministero, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ad Arber Prenjazi la penadi quattro anni e quattro mesi di reclusione ed € 8.000,00 di multa

    La norma è richiamata quale base del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata era una sentenza di patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    In base al nuovo comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., inseritodall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministeroe l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza diapplicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinentiall’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalitàdella pena o della misura di sicurezza.

    Il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dalla disposizione; quanto all’erronea qualificazione giuridica, la Corte applica il limite interpretativo dell’errore manifesto, immediatamente riconoscibile dalla contestazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazionedella pena su richiesta delle parti dopo l’entrata in vigore della menzionatanovella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiuntoall’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelleforme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.

    Il ricorso contro una sentenza di patteggiamento proposto dopo l’entrata in vigore della novella richiamata deve essere trattato de plano secondo la procedura prevista dal comma 5-bis.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiaratoinammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616,comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché,essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassadelle ammende.

    La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando sussistono profili di colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 648-bis c.p.

    atteso che, negli stessi, all’imputato era statoespressamente contestato di avere «sostituito [gli orologi o i gioielli] in modo daostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa» di tali beni – cioè unadelle condotte alternative del delitto di riciclaggio –, specificamente,rimpiazzandoli col denaro derivante dalla vendita degli stessi beni.

    La contestazione descritta dalla Corte riconduceva al riciclaggio la sostituzione degli orologi o dei gioielli con il denaro ottenuto dalla loro vendita, in quanto condotta diretta a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta, la doglianza di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile soltanto quando l’errore sia manifesto: la qualificazione deve risultare, con immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d’imputazione.
  • La censura di erronea qualificazione giuridica non supera il vaglio di ammissibilità previsto per il patteggiamento quando richiede di ricostruire o valutare aspetti fattuali e probatori non immediatamente ricavabili dalla contestazione e dal provvedimento impugnato.
  • Se il capo d’imputazione descrive espressamente la sostituzione dei beni di provenienza delittuosa con il denaro ottenuto dalla loro vendita, finalizzata a ostacolare l’identificazione della provenienza, la qualificazione come riciclaggio non è manifestamente eccentrica rispetto alla contestazione e non può essere rimessa in discussione tramite un ricorso per patteggiamento fondato su una diversa lettura delle condotte.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggioRicettazioneRiti alternativiImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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