Cassazione Penale, Sentenza n. 12508/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto che, in esito al rinvio della Corte di cassazione, aveva escluso la pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 4, lett. a) d.lgs. 159/2011 e aveva tuttavia confermato l'attualità della pericolosità generica, fissando la durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale rispettivamente in 2 anni e 6 mesi per Buzzi e in 2 anni e 8 mesi per Carminati. Entrambi hanno dedotto apparente o insufficiente motivazione riguardo alla determinazione della durata: hanno sostenuto che la Corte non avrebbe valutato adeguatamente il percorso di vita recente (periodo di detenzione, regime 41-bis, comportamento recente, inserimento lavorativo e iniziative di dissociazione/ collaborazione), e che la fissazione della durata sarebbe stata priva di specifica argomentazione e coerente valutazione del livello di pericolosità attuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto le censure aspecifiche e volte a sollecitare una rivalutazione di merito, non confutando i punti essenziali della motivazione della Corte territoriale. La Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello avesse esaminato il quadro personologico complessivo dei ricorrenti, valorizzando i precedenti e la continuità delle condotte (anche rispetto al procedimento "Mondo di Mezzo") e potendo legittimamente non attribuire rilievo esclusivo al periodo detentivo o al successivo inserimento lavorativo in assenza di prove di consolidata risocializzazione. La Corte ha quindi confermato la rideterminazione della durata (con significativa riduzione rispetto all'ipotesi di pericolosità qualificata) e ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (codice delle misure di prevenzione), art. 4 lett. a)
La norma definisce la categoria della pericolosità qualificata: la Corte di cassazione ha richiamato che per i ricorrenti tale categoria è stata esclusa dalla sentenza rescindente, restando invece la pericolosità generica; la valutazione della sussistenza o meno della pericolosità qualificata/incidenza sulla durata è stata compiuta dalla Corte di merito
Il periodo di detenzione in regime 41-bis può essere rilevante ai fini della valutazione della pericolosità e della possibilità di sospensione della misura, ma non è automaticamente determinante: il giudice valuta il quadro complessivo e la presenza di prove concrete di risocializzazione
sentenza della Corte di cassazione del 22/10/2020 (sentenza rescindente)
La sentenza rescindente aveva escluso la pericolosità qualificata e confermato l'attualità della pericolosità generica, rinviando la determinazione della durata della misura alla Corte di appello; la Cassazione ha preso come parametro i principi espressi in quella decisione per valutare la correttezza della motivazione sulla durata
Massime di principio
- Le censure sulla motivazione sono inammissibili se aspecifiche e finalizzate a chiedere una diversa valutazione di merito: occorre indicare punti specifici in cui la motivazione sarebbe carente o contraddittoria
- Per la scelta della durata di una misura di prevenzione il giudice deve valutare il quadro personologico nel suo complesso; il periodo detentivo o il comportamento recente sono elementi rilevanti ma non necessariamente decisivi se sussistono precedenti e condotte che indicano persistenza della pericolosità
- L'esclusione della pericolosità qualificata non impedisce la conferma della pericolosità generica e la fissazione di una durata comunque significativa, purché motivata sulla base degli elementi probatori
- La riduzione della durata rispetto alla misura massima possibile è possibile se il giudice ne dà motivazione; la Corte di cassazione controlla la logicità e la specificità della motivazione, non la valutazione discrezionale sostitutiva
- Il ricorrente ha a disposizione rimedi alternativi (sospensione in caso di esecuzione della pena, richiesta di revoca o istanze successive) quando la valutazione della pericolosità si fonda su un quadro storico di condotte e non su elementi recenti di risocializzazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12223/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12224/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12226/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12227/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12228/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12229/2022 del 04/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →