Cassazione Civile, Ordinanza n. 21386/2021 del 26/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa della Cassa forense di ottenere dall’allora concessionario della riscossione il pagamento delle somme iscritte a ruolo ma non riscosse nei confronti degli iscritti, secondo il regime del cosiddetto "non riscosso per riscosso" previsto per i ruoli affidati negli anni 1998 e 1999. Dopo che il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione del concessionario, la Corte d’appello aveva riformato la decisione ritenendo che la normativa sopravvenuta del 2012 avesse eliminato anche tale obbligo per i ruoli anteriori, con conseguente rigetto della domanda della Cassa. Con il ricorso per cassazione la Cassa ha dedotto, con cinque motivi, la violazione della disciplina introdotta dall’art. 1, commi 527 e 529, L. n. 228/2012 e degli artt. 97 e 117 Cost., sostenendo: (1) che la riforma avrebbe inciso solo sui ruoli e non sui crediti, che resterebbero azionabili nelle forme ordinarie; (2) che, se invece si ritenesse estinto anche il credito, ciò determinerebbe un’illegittima ablazione di crediti di enti privatizzati; (3) che la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di esaurimento del rapporto; (4) che sul punto vi sarebbe comunque carenza di motivazione; (5) che la legge del 2012 non sarebbe applicabile a rapporti ormai chiusi, avendo i ruoli del 1998-1999 una disciplina ormai esaurita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva escluso l’obbligo dell’agente della riscossione di versare alla Cassa le somme relative ai ruoli non riscossi. La Corte ha aderito all’orientamento già espresso in precedenti pronunce, chiarendo che l’annullamento del ruolo disposto dalla legge di stabilità 2013 non estingue il credito sottostante, che può essere ancora soddisfatto con gli ordinari strumenti di riscossione. Ha inoltre ritenuto che il rapporto non fosse esaurito, poiché per i ruoli in questione era stata reiteratamente prorogata la disciplina sulla comunicazione di inesigibilità, sicché la normativa sopravvenuta poteva operare. I motivi relativi alla mancata pronuncia e alla motivazione sono stati disattesi perché la Corte d’appello aveva implicitamente respinto l’eccezione, e tale statuizione era coerente con la disciplina applicabile. La Corte ha compensato le spese per il consolidarsi della giurisprudenza solo successivamente al ricorso.
Norme richiamate
art. 1, commi 527 e 529, L. n. 228/2012
La disposizione è stata interpretata come norma che elimina le procedure coattive o speciali di riscossione per i ruoli risalenti o di importo esiguo, senza estinguere il credito sottostante; essa si applica anche ai ruoli affidati in anni precedenti, purché il rapporto non fosse esaurito.
art. 97 Cost.
Invocato dalla ricorrente per sostenere un contrasto della disciplina con i principi costituzionali, ma la censura è stata respinta perché presupponeva erroneamente l’estinzione dei crediti.
art. 117 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla presunta illegittimità della disciplina sopravvenuta, ma non accolto.
La doglianza di omessa pronuncia è stata esclusa perché la Corte d’appello aveva implicitamente rigettato l’eccezione incompatibile con l’accoglimento della pretesa principale.
La censura di difetto di motivazione è stata respinta in quanto la pronuncia implicita non richiedeva una motivazione espressa sul punto.
art. 19, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 112/1999
Richiamato per il termine di comunicazione di inesigibilità, ritenuto oggetto di reiterate proroghe fino alla L. n. 228/2012.
Richiamato insieme all’art. 19 come parte della disciplina resa non applicabile dalla legge di stabilità 2013 per i ruoli oggetto di causa.
art. 15, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L’annullamento del ruolo disposto da una sopravvenuta disciplina di legge non comporta automaticamente l’estinzione del credito sottostante, se la legge non prevede espressamente tale effetto; il credito può restare azionabile con i rimedi ordinari.
- Quando la disciplina sopravvenuta interviene su rapporti ancora pendenti, la sua applicabilità dipende dal fatto che il rapporto non sia già esaurito; la persistenza di obblighi accessori o di comunicazione può dimostrare che il rapporto era ancora aperto.
- La mancata pronuncia espressa su un’eccezione di merito non integra vizio di omessa pronuncia se la decisione di accoglimento della domanda principale è logicamente incompatibile con l’eccezione stessa, da ritenersi così implicitamente respinta.
- La censura di difetto di motivazione non è fondata quando la statuizione implicita del giudice di merito è coerente con la disciplina applicabile e consente il controllo di legittimità sulla sua conformità a legge.
- In materia di riscossione, la proroga reiterata dei termini relativi alla comunicazione di inesigibilità incide sulla permanenza del rapporto con l’agente della riscossione e può legittimare l’applicazione della normativa sopravvenuta ai ruoli anteriori.
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