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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30115/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia agli atti. Ha inoltre escluso ogni pronuncia sulle spese processuali e ha affermato che non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non in caso di rinuncia al ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia trae origine da un provvedimento cautelare emesso dal giudice monocratico ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. a favore della controparte. La società ha proposto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso tale ordinanza, ma il Tribunale di Brescia ha dichiarato il reclamo inammissibile con ordinanza del 16 marzo 2022. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi contro l'ordinanza del Tribunale. Nel corso del giudizio di legittimità, le parti hanno però raggiunto un accordo transattivo e hanno depositato un atto congiunto di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, con accettazione reciproca e regolazione delle spese. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia e della cessata materia del contendere, ma ha qualificato l'atto come rinuncia idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    norma richiamata come base del reclamo avverso i provvedimenti cautelari; nel caso di specie il reclamo era stato dichiarato inammissibile dal Tribunale

  • art. 186-ter c.p.c.

    norma richiamata quale titolo dell'ordinanza esecutiva emessa dal giudice monocratico a favore della controparte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ribadisce che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non in caso di rinuncia al ricorso per cassazione

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, quando validamente resa e portata a conoscenza del collegio, determina l'estinzione del giudizio.
  • L'accordo transattivo sopravvenuto tra le parti può rendere priva di interesse la prosecuzione del giudizio di legittimità e condurre alla declaratoria di estinzione per rinuncia.
  • L'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 ha natura eccezionale e non si applica in via estensiva o analogica alla rinuncia al ricorso per cassazione.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali se le parti abbiano regolato diversamente il relativo profilo nell'atto di rinuncia o nell'accordo transattivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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