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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27583/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Brescia e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando i principi corretti sulla non contestazione, sulla ricognizione di debito e sull'eccezione di compensazione. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese dell'intero giudizio.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di pagamento del corrispettivo per lavori edili eseguiti presso l'abitazione del debitore. Il giudice di primo grado aveva condannato il committente al pagamento; la corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo, da un lato, che la mancata contestazione dell'an del credito, unita all'allegazione di due pretesi controcrediti poi risultati insussistenti in compensazione, integrasse una dichiarazione ricognitiva di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.; dall'altro, che la contestazione del quantum fosse generica, con conseguente operatività dell'art. 115 c.p.c. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1988 c.c., 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il credito era stato sempre contestato nella sua congruità e che il creditore aveva prodotto soltanto una fattura generica, non idonea a provare il calcolo dell'importo; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., per la mancata decisione sull'eccezione di compensazione formulata in giudizio. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi: ha escluso che la mera non contestazione dell'an del credito, quando accompagnata dall'opposizione di controcrediti in compensazione, possa essere qualificata come ricognizione di debito; ha inoltre affermato che la specificità della contestazione del quantum va commisurata al grado di specificità dell'allegazione creditoria, sicché a fronte di una richiesta solo globale il debitore può limitarsi a contestare l'eccessività della pretesa, restando al creditore l'onere di provarne la correttezza. Infine, ha censurato l'appello per avere dichiarato assorbito il motivo relativo ai controcrediti, omettendo di esaminarlo.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    La non contestazione dell'an del credito non equivale a ricognizione di debito quando il dichiarante opponga contestualmente controcrediti in compensazione, perché in tal caso nega l'attualità del debito e l'obbligo di adempiere.

  • art. 115 c.p.c.

    La mancata contestazione rilevante ai fini della prova si valuta in rapporto al grado di specificità dell'allegazione della pretesa: a un'allegazione generica può corrispondere una contestazione non dettagliata, senza che il fatto sia per ciò solo da ritenere incontroverso.

  • art. 2697 c.c.

    Il creditore che fondi la domanda su una pretesa globale e non analiticamente specificata resta onerato di dimostrarne la correttezza secondo i parametri applicabili, se il debitore ne contesta l'eccessività.

  • art. 1243 c.c.

    L'eccezione di compensazione dedotta dalla parte deve essere esaminata dal giudice e non può essere dichiarata assorbita senza una effettiva valutazione, se logicamente rilevante ai fini della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Massime di principio

  • La dichiarazione con cui una parte ammetta l'esistenza del fatto costitutivo del credito altrui, ma opponga integralmente proprie ragioni creditorie in compensazione, non costituisce ricognizione di debito, perché manca l'ammissione dell'attualità del debito e dell'obbligo di pagamento.
  • Ai fini dell'art. 115 c.p.c., la specificità della contestazione richiesta alla parte convenuta deve essere commisurata alla specificità dell'allegazione attorea: se il credito è indicato in modo sommario e globale, la contestazione può essere altrettanto sintetica; se invece è dettagliato, è richiesta una contestazione puntuale.
  • Quando il creditore pretende un importo complessivo non analiticamente giustificato, incombe su di lui l'onere di provarne la correttezza in base ai criteri rilevanti nel rapporto dedotto in giudizio.
  • Il giudice non può qualificare come assorbito un motivo di gravame che attenga a un capo logicamente preliminare o comunque decisivo ai fini della decisione, dovendo darne effettivo esame.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoProveImpugnazioniInadempimento
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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