Cassazione Civile, Ordinanza n. 21382/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un'ingiunzione di pagamento di euro 322.954,00 per la TIA relativa alle annualità 2008-2012, notificata alla società contribuente in relazione al proprio stabilimento situato nel territorio comunale. I giudici di merito avevano ritenuto inammissibile l'impugnazione della contribuente contro l'ingiunzione, sul presupposto che la pretesa fosse divenuta definitiva per mancata impugnazione tempestiva di due atti precedenti denominati "Determinazione della TIA" e "Rideterminazione della TIA", ritenuti atti autonomamente impugnabili. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente o nulla, lamentando che la CTR si fosse limitata ad affermare la notificazione e la mancata impugnazione degli atti presupposti senza confrontarsi con i motivi di appello e con le eccezioni sulla natura di tali atti. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che gli atti in questione non rientravano tra quelli autonomamente impugnabili e che, dunque, la mancata impugnazione non avrebbe potuto rendere definitiva la pretesa né precludere l'impugnazione dell'ingiunzione successiva. La resistente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, eccezione respinta dalla Corte perché la contribuente aveva già contestato l'ingiunzione per vizi propri e la questione era stata riproposta in appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR per motivazione apparente, osservando che il giudice di appello non aveva dato conto, neppure sinteticamente, delle ragioni per cui aveva disatteso i motivi di gravame relativi alla natura non autonomamente impugnabile degli atti presupposti, limitandosi a una adesione acritica alla decisione di primo grado. La causa è stata quindi rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'interesse ad agire in cassazione è stato ritenuto sussistente perché l'atto impugnato era stato contestato anche per vizi propri sin dal primo grado e la relativa questione era stata riproposta in appello.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato come parametro sulla necessità di una motivazione della sentenza effettiva e percepibile.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la sua violazione determina nullità per motivazione apparente.
Richiamato in relazione all'obbligo motivazionale del giudice tributario di appello.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza come error in procedendo.
La motivazione deve rendere percepibile il ragionamento decisorio; la mera adesione acritica alla sentenza di primo grado non basta.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente è stato fatto valere come nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare la violazione/falsa applicazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
La Corte richiama il tema dell'autonoma impugnabilità degli atti tributari e osserva che la CTR non ha adeguatamente spiegato perché gli atti denominati Determinazione della TIA e Rideterminazione della TIA dovessero rientrare in tale elenco.
Richiamato nel ragionamento della CTR sulla tardività dell'impugnazione degli atti presupposti, poi censurato dalla ricorrente.
Massime di principio
- La sentenza del giudice tributario di appello è nulla quando si limita ad aderire alla decisione di primo grado senza confrontarsi, anche sinteticamente, con i motivi di gravame e senza rendere percepibile il percorso argomentativo seguito.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se consente di ricostruire in modo chiaro le ragioni della conferma della decisione, tramite il coordinamento tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello; è invece nulla se l'adesione è meramente acritica.
- In materia tributaria, la mancata impugnazione di un atto pretesamente presupposto produce preclusione solo se quell'atto rientra tra quelli autonomamente impugnabili previsti dall'art. 19 d.lgs. n. 546/1992; se ciò è contestato, il giudice deve motivare specificamente sulla natura dell'atto.
- L'eccezione di carenza di interesse all'impugnazione va respinta quando la parte abbia contestato l'atto anche per vizi propri e abbia riproposto la questione nei gradi di merito, poiché permane l'utilità concreta della decisione sulla validità dell'atto successivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21261/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_civile · 23 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21262/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_civile · 23 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21263/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_civile · 23 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21269/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_civile · 23 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21270/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_civile · 23 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21271/2026 del 23/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →