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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25678/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, rilevando la mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La sentenza di merito di condanna per il reato di cui all'art. 659 c.p. è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione era proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 659 c.p. Con un unico motivo la difesa deduceva violazione di norme costituzionali e processuali (artt. 111 e 24, comma 2, Cost.; artt. 108, 178 lett. c), 190, comma 1, 192, comma 2, 495, comma 2, c.p.p.) e vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato. In concreto, la censura investiva: a) la legittimità della sostituzione del difensore in udienza, sostenendosi che il Tribunale non avrebbe potuto ignorare l'intervenuta revoca della sospensione dall'esercizio della professione forense del difensore, revoca che la difesa assumeva già intervenuta; b) la qualificazione della disponibilità/gestione degli animali, sostenendosi che i cani oggetto del procedimento fossero di proprietà dei familiari dell'imputato e non dell'imputato medesimo. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese con argomenti giuridici corretti dalla Corte territoriale; inoltre ha rilevato che le doglianze si risolvevano in contestazioni generiche e di merito, non scrutinabili in sede di legittimità, essendo la ricostruzione fattuale della Corte d'appello non manifestamente illogica. In particolare è stato valorizzato che il difensore non era comparso, neppure tramite sostituto, all'udienza del 10 dicembre 2023, sicché la sua sostituzione era legittima e impediva al Tribunale di conoscere tempestivamente la revoca della sospensione; quanto ai cani, è stato ritenuto irrilevante e infondato il richiamo alla loro appartenenza ai familiari, poiché era emerso che l'effettivo gestore del canile era l'imputato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla difesa quale parametro costituzionale del giusto processo e del contraddittorio, ma la censura è stata reputata inammissibile perché già scrutinata in appello e fondata su doglianze di merito.

  • art. 24, comma 2, Cost.

    Richiamato dalla difesa a tutela del diritto di difesa; la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti in sede di legittimità.

  • art. 108 c.p.p.

    Invocato per la disciplina della difesa tecnica e della sostituzione del difensore; la Corte ha ritenuto legittima la sostituzione in assenza del difensore originario.

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Richiamato per dedurre una nullità processuale, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura.

  • art. 190, comma 1, c.p.p.

    Invocato in tema di diritto alla prova; la censura è stata ritenuta generica e meramente riproduttiva.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    Richiamato per contestare la valutazione degli elementi probatori; la Corte ha ribadito che la motivazione di merito non era illogica.

  • art. 495, comma 2, c.p.p.

    Richiamato quale norma processuale asseritamente violata; la doglianza è stata ritenuta non decisiva e inammissibile.

  • art. 659 c.p.

    Norma incriminatrice contestata, rispetto alla quale il ricorso mirava a contestare gli elementi costitutivi del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere la possibilità di non applicare la sanzione pecuniaria in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono censurabili le valutazioni di fatto della Corte di merito quando siano sorrette da motivazione non manifestamente illogica; il ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese è inammissibile.
  • Le doglianze che prospettano violazioni processuali o vizi motivazionali devono indicare specificamente il pregiudizio e non possono ridursi a contestazioni generiche o meramente fattuali.
  • La mancata comparizione del difensore all'udienza, senza sostituto, consente la legittima sostituzione e non impedisce al giudice di procedere, soprattutto se la circostanza impeditiva dedotta non sia stata tempestivamente documentata.
  • Ai fini della responsabilità penale, è irrilevante la sola deduzione formale della titolarità di beni o animali in capo a terzi se dagli atti risulti che l'imputato ne fosse l'effettivo gestore o detentore rilevante.
  • Dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processualeInutilizzabilità della prova

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