Cassazione Civile, Sentenza n. 6664/2022 del 01/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa alla validità di un verbale di conciliazione del 27.7.2016 con il quale il lavoratore Poggetti veniva assunto con contratto a tempo determinato dal 28.7.2016 al 30.11.2016. La questione centrale era se, con quella conciliazione, il lavoratore avesse validamente rinunciato a far valere l'illegittimità del termine del nuovo contratto (che comportava il superamento del limite complessivo di 36 mesi previsto per i contratti a termine) e se la conciliazione potesse operare come deroga alla procedura obbligatoria di cui all'art. 19 d.lgs. 81/2015 (che consente un ulteriore contratto fino a 12 mesi solo se stipulato presso la Direzione Territoriale del Lavoro). Inoltre la società ha sostenuto che la transazione avesse novato la preesistente situazione e che i periodi non dovessero cumulasi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Viareggio Porto. Ha confermato che i diritti derivanti dal superamento del limite dei 36 mesi non erano ancora entrati nel patrimonio del lavoratore al momento della conciliazione e che, pertanto, non potevano essere oggetto di una valida rinuncia in sede protetta; la conciliazione che ha impedito il sorgere di quel diritto ha costituito un atto di regolazione contrastante con una norma imperativa e quindi nullo in quella parte. Inoltre la Corte ha ritenuto che la deroga prevista dall'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015 richiede la procedura specifica presso la Direzione Territoriale del Lavoro e non può essere sostituita dalla conciliazione giudiziale; la prova dell'osservanza di tale procedura non è stata fornita. Perciò il contratto del 2016 non era legittimo come deroga ai 36 mesi e la decisione d'appello che aveva accertato la nullità del termine e condannato la società al risarcimento è stata condivisa. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015
Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione
La Corte interpreta la norma in senso rigoroso: la procedura presso la Direzione Territoriale del Lavoro è condizione necessaria per derogare al limite ordinario di 36 mesi; una conciliazione giudiziale non sostituisce tale procedura e non legittima il superamento del termine senza il relativo adempimento
Richiamato dalla ricorrente come parametro di nullità, la Corte evidenzia che l'accordo conciliativo che regola il sorgere di un diritto futuro in contrasto con norma imperativa non è assimilabile a una valida rinuncia prevista dall'ordinamento; la nullità è della regolazione contra legem
Richiamati dalla ricorrente in tema di efficacia della transazione/novazione; la Corte tuttavia ritiene che la transazione non potesse produrre l'effetto di eliminare il cumulativo superamento del termine e impedire l'insorgenza di diritti previsti dalla norma imperativa
art. 360, comma 1, n. 3 e n.5 c.p.c.
Norme processuali invocate per motivi di cassazione (violazione di norma e omesso esame di fatto decisivo); la Corte le valuta nel merito e le respinge ritenendo infondati i rilievi della ricorrente
Richiamata in relazione alla liquidazione del danno in favore del lavoratore per società a totale capitale pubblico; la Corte d'appello aveva quantificato il danno in dodici mensilità e la Cassazione non ha censurato tale approccio
La Corte utilizza il principio secondo cui in sede protetta (conciliazione) si possono operare rinunce a diritti già maturati ma non si possono concordare atti regolativi contrari a norme imperative che impediscono il sorgere di diritti futuri
art. 13 comma quater, d.p.r. n. 115/2002
Norma richiamata per il disposto sul versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento
Massime di principio
- La conciliazione (anche giudiziale) può validamente comportare la rinuncia a diritti già maturati: non può invece essere utilizzata per impedire il sorgere di diritti futuri o per introdurre regolazioni contrarie a norme imperative.
- La deroga al limite massimo complessivo di 36 mesi per i contratti a termine prevista dall'art. 19 d.lgs. 81/2015 richiede la procedura specifica presso la Direzione Territoriale del Lavoro; l'osservanza di tale procedura è condizione di legittimità dell'ulteriore contratto e l'onere della prova grava su chi invoca la deroga.
- Qualsiasi atto che abbia effetto di regolare il rapporto in modo difforme da una norma cogente è suscettibile di nullità nella parte in cui opera la deroga; non può essere sanato con la semplice volontà delle parti in sede conciliativa.
- Se il superamento del termine dei 36 mesi si verifica senza l'osservanza della procedura prevista, il contratto che eccede diviene illegittimo e può dar luogo a conversione a tempo indeterminato o risarcimento, a seconda dei casi e delle caratteristiche del datore di lavoro.
- In caso di controversia simile, chi invochi la legittimità di un ulteriore contratto dopo 36 mesi deve produrre prova dell'adempimento della procedura prevista dall'art. 19 d.lgs. 81/2015 (stipula presso la Direzione Territoriale del Lavoro).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 1 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6742/2022 del 01/03/2022
- Sentenza lavoro · 1 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6743/2022 del 01/03/2022
- Sentenza lavoro · 1 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6744/2022 del 01/03/2022
- Sentenza lavoro · 28 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6495/2022 del 28/02/2022
- Sentenza lavoro · 28 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6502/2022 del 28/02/2022
- Sentenza lavoro · 28 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6503/2022 del 28/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →