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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6744/2022 del 01/03/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la condanna della società al pagamento di euro 25.510,25 (più accessori sino a gennaio 2010 e ulteriori interessi e rivalutazione successivi) a titolo di incrementi retributivi, premio aziendale e incentivi maturati dal giorno del licenziamento del 15/11/2005 (licenziamento poi dichiarato nullo) fino al momento della reintegra intervenuta nel gennaio 2009. La controversia verteva sull'individuazione della "retribuzione globale di fatto" da assumere quale parametro risarcitorio ex art. 18 legge n. 300/1970: se tale parametro debba essere la retribuzione percepita al momento del recesso (orientamento della Corte d'appello) oppure la retribuzione che il lavoratore avrebbe effettivamente percepito se avesse continuato a lavorare, comprensiva degli aggiornamenti retributivi e degli istituti continuativi maturabili fra licenziamento e reintegra.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Corte d'appello di Napoli e rinviando la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame. La Corte di cassazione ha statuito che la retribuzione globale di fatto, ai fini dell'indennità ex art. 18 Statuto dei Lavoratori, deve essere commisurata alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse effettivamente lavorato, comprendendo i compensi continuativi correlati alla modalità di prestazione in atto al momento del licenziamento (quali aggiornamenti retributivi e istituti collettivi continuativi), mentre devono essere esclusi compensi eventuali, incerti o di carattere occasionale/straordinario. Il giudice del rinvio dovrà verificare la natura (continuativa/collettiva vs occasionale/evanescente) degli incrementi, premi e incentivi richiesti dall'attore e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 18, legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori)

    nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012

    L'indennità ex art. 18 va determinata in base alla "retribuzione globale di fatto" intesa come la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse effettivamente lavorato; devono essere ricomprese le voci continuative connesse alla prestazione e gli aggiornamenti retributivi, escludendo compensi eventuali, incerti o occasionali.

  • art. 11 delle Preleggi

    Richiamato per i principi generali di applicazione e interpretazione della norma, posto a supporto della tesi sul corretto parametro risarcitorio da adottare.

  • artt. 2043, 1206, 1207, 1223 cod. civ.

    Norme richiamate a supporto delle conseguenze risarcitorie e della quantificazione del danno patrimoniale conseguente al licenziamento illegittimo e alla determinazione degli interessi e rivalutazioni.

  • Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) richiamati

    artt. 41, 42, 49 del CCNL 4/11/2005 e artt. 42 e 50 del CCNL 9/4/2008

    Gli incrementi retributivi, premi e incentivi devono essere esaminati alla luce della loro natura contrattuale: se costituiscono istituti retributivi continuativi e collettivi (da includere nella retribuzione che si sarebbe percepita), oppure compensi occasionali/variabili da escludere.

Massime di principio

  • Per il calcolo dell'indennità ex art. 18 l'elemento di riferimento è la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse continuato a lavorare, non solo la retribuzione effettivamente percepita al momento del recesso.
  • Devono essere ricomprese nella "retribuzione globale di fatto" tutte le voci continuative e prevedibili collegate alla prestazione (aggiornamenti contrattuali intervenuti, premi collettivi continuativi, incentivi strutturali), mentre vanno escluse le voci occasionali, straordinarie o di cui non sia certa la percezione.
  • È onere del giudice di merito verificare e motivare sulla natura delle singole voci retributive pretese (continuative vs occasionali); la mancata valutazione o motivazione su tale punto può giustificare la cassazione e il rinvio.
  • Gli orientamenti giurisprudenziali sono evoluti: non si adotta più un criterio meramente basato sulla retribuzione al momento del licenziamento, ma su una valutazione prospettica di ciò che sarebbe stato percepito lavorando.
  • In caso di contrasto fra diverse decisioni di merito, la Corte di cassazione può rinviare per nuovo esame quando la valutazione della natura delle voci retributive non sia stata compiutamente svolta.

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