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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6495/2022 del 28/02/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo intimato il 9/4/2015 (cessazione dell'appalto del servizio cimiteriale) e aveva dichiarato cessata la materia del contendere sul successivo licenziamento del 26/8/2016. Il ricorrente deduceva: (1) mutatio libelli per nuove deduzioni della datrice in appello; (2) illegittimità di un nuovo licenziamento individuale dopo l'annullamento del collettivo; (3) omesso esame di fatti decisivi e valutazioni errate sui titoli richiesti per altre mansioni e su assunzioni successive; (4) errata dichiarazione di cessata materia del contendere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Monti. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: il primo (mutatio libelli) è stato considerato infondato poiché le allegazioni della società erano difensive e non nuova domanda; il secondo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità nella indicazione delle norme violate; il terzo è infondato perché la valutazione dei fatti e la prova dell'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni spettano al giudice di merito e risultano adeguatamente motivate; il quarto è assorbito. Condanna il ricorrente alle spese di lite.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c. (commi e n.), art. 366 c.p.c., artt. 345 e 437 c.p.c., art. 115 c.p.c., art. 100 c.p.c.

    La Corte ha applicato i criteri di ammissibilità e specificità dei motivi di cassazione (art. 360 c.p.c. e art. 366 c.p.c.), ha richiamato il divieto di sindacare valutazioni di merito in Cassazione salvo i motivi tassativi di cui all'art. 360; ha ritenuto inammissibile la censura che non indica la norma specifica violata e ha richiamato che valutazioni di fatto (onere della prova, apprezzamento delle non contestazioni) spettano al giudice del merito

  • Legge 92/2012

    Riferita alla opposizione ex art. 51 per i licenziamenti collettivi; la vicenda processuale ha visto una pronuncia di inefficacia del licenziamento collettivo e la reintegrazione del lavoratore

  • Legge 604/1966

    Norme sul licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo; la Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia correttamente verificato l'esistenza del giustificato motivo e l'onere probatorio a carico del datore

  • Legge 223/1991

    Norme sul procedimento di licenziamento collettivo e mobilità; rilevanti per distinguere la causa del licenziamento collettivo (riduzione dell'appalto) dalla cessazione definitiva del servizio invocata nel licenziamento individuale

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata

    SU 8053/2014 (principio sul sindacato di Cassazione)

    Richiamato il principio per cui la Cassazione non può rivedere valutazioni di fatto, e che l'apprezzamento della prova e della non contestazione spetta al giudice del merito

Massime di principio

  • La nullità o inefficacia di un licenziamento collettivo per vizi procedurali non impedisce al datore di lavoro di procedere successivamente a un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, purché il nuovo licenziamento abbia una base motivazionale effettiva e provata (repechage) e l'onere della prova sull'impossibilità di ricollocazione incombe al datore
  • In appello la parte resistente può svolgere deduzioni difensive anche se non formulate esattamente in primo grado; non ogni nuova allegazione configura mutatio libelli se resta nel campo delle difese e non introduce nuova domanda
  • La Corte di Cassazione richiede elevata specificità quando si censurano violazioni di norme ai sensi dell'art. 360 c.p.c.: il ricorrente deve indicare la norma violata, il contenuto precettivo e il collegamento preciso con le affermazioni della sentenza impugnata
  • La valutazione dei fatti, delle prove e dell'eventuale mancata contestazione spetta ai giudici del merito; la Cassazione può intervenire solo per vizi di diritto o omissione logico-giuridica grave
  • Per dimostrare l'impossibilità di adibizione del lavoratore ad altre mansioni il datore deve provare circostanze concrete (es. saturazione dei posti, necessità di titoli specifici non posseduti dal lavoratore); tali elementi, se adeguatamente motivati, legittimano il licenziamento per g.m.o.
  • La cessazione del rapporto per effetto di una pronuncia di merito o fatti sopravvenuti può rendere 'cessata la materia del contendere' su singoli atti impugnati, con conseguente estinzione di talune impugnazioni

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