Cassazione Civile, Sentenza n. 6495/2022 del 28/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo intimato il 9/4/2015 (cessazione dell'appalto del servizio cimiteriale) e aveva dichiarato cessata la materia del contendere sul successivo licenziamento del 26/8/2016. Il ricorrente deduceva: (1) mutatio libelli per nuove deduzioni della datrice in appello; (2) illegittimità di un nuovo licenziamento individuale dopo l'annullamento del collettivo; (3) omesso esame di fatti decisivi e valutazioni errate sui titoli richiesti per altre mansioni e su assunzioni successive; (4) errata dichiarazione di cessata materia del contendere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Monti. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: il primo (mutatio libelli) è stato considerato infondato poiché le allegazioni della società erano difensive e non nuova domanda; il secondo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità nella indicazione delle norme violate; il terzo è infondato perché la valutazione dei fatti e la prova dell'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni spettano al giudice di merito e risultano adeguatamente motivate; il quarto è assorbito. Condanna il ricorrente alle spese di lite.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c. (commi e n.), art. 366 c.p.c., artt. 345 e 437 c.p.c., art. 115 c.p.c., art. 100 c.p.c.
La Corte ha applicato i criteri di ammissibilità e specificità dei motivi di cassazione (art. 360 c.p.c. e art. 366 c.p.c.), ha richiamato il divieto di sindacare valutazioni di merito in Cassazione salvo i motivi tassativi di cui all'art. 360; ha ritenuto inammissibile la censura che non indica la norma specifica violata e ha richiamato che valutazioni di fatto (onere della prova, apprezzamento delle non contestazioni) spettano al giudice del merito
Legge 92/2012
Riferita alla opposizione ex art. 51 per i licenziamenti collettivi; la vicenda processuale ha visto una pronuncia di inefficacia del licenziamento collettivo e la reintegrazione del lavoratore
Legge 604/1966
Norme sul licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo; la Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia correttamente verificato l'esistenza del giustificato motivo e l'onere probatorio a carico del datore
Legge 223/1991
Norme sul procedimento di licenziamento collettivo e mobilità; rilevanti per distinguere la causa del licenziamento collettivo (riduzione dell'appalto) dalla cessazione definitiva del servizio invocata nel licenziamento individuale
Giurisprudenza di legittimità richiamata
SU 8053/2014 (principio sul sindacato di Cassazione)
Richiamato il principio per cui la Cassazione non può rivedere valutazioni di fatto, e che l'apprezzamento della prova e della non contestazione spetta al giudice del merito
Massime di principio
- La nullità o inefficacia di un licenziamento collettivo per vizi procedurali non impedisce al datore di lavoro di procedere successivamente a un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, purché il nuovo licenziamento abbia una base motivazionale effettiva e provata (repechage) e l'onere della prova sull'impossibilità di ricollocazione incombe al datore
- In appello la parte resistente può svolgere deduzioni difensive anche se non formulate esattamente in primo grado; non ogni nuova allegazione configura mutatio libelli se resta nel campo delle difese e non introduce nuova domanda
- La Corte di Cassazione richiede elevata specificità quando si censurano violazioni di norme ai sensi dell'art. 360 c.p.c.: il ricorrente deve indicare la norma violata, il contenuto precettivo e il collegamento preciso con le affermazioni della sentenza impugnata
- La valutazione dei fatti, delle prove e dell'eventuale mancata contestazione spetta ai giudici del merito; la Cassazione può intervenire solo per vizi di diritto o omissione logico-giuridica grave
- Per dimostrare l'impossibilità di adibizione del lavoratore ad altre mansioni il datore deve provare circostanze concrete (es. saturazione dei posti, necessità di titoli specifici non posseduti dal lavoratore); tali elementi, se adeguatamente motivati, legittimano il licenziamento per g.m.o.
- La cessazione del rapporto per effetto di una pronuncia di merito o fatti sopravvenuti può rendere 'cessata la materia del contendere' su singoli atti impugnati, con conseguente estinzione di talune impugnazioni
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