Cassazione Penale, Ordinanza n. 19234/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in fatti commessi a Catania il 24 novembre 2022, confermando confisca e distruzione della sostanza e della strumentazione sequestrata. Con un unico motivo, deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., omessa motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., lamentando in sostanza che il giudice di merito non avesse adeguatamente valorizzato gli elementi favorevoli alla persona dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la doglianza generica e aspecifica perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale era invece ritenuta congrua, basata su acquisizioni probatorie significative e immune da vizi logico-giuridici. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha richiamato il principio per cui esse presuppongono una valutazione complessiva di gravità del reato, personalità del reo e condotta antecedente e processuale; nel caso concreto, la confessione dell'imputato non era stata considerata indice di resipiscenza perché resa a fronte di un quadro probatorio già conclamato e comunque parziale e reticente. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
individua il reato per cui vi è stata condanna e la rideterminazione della pena in appello.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
la censura di legittimità per omessa motivazione non può risolversi in doglianze generiche o aspecifiche che non si confrontino con la sentenza impugnata.
le attenuanti generiche costituiscono una valutazione discrezionale del giudice di merito, da fondarsi su un apprezzamento complessivo della gravità del fatto, della personalità dell'imputato e della sua condotta.
alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura per vizio di motivazione è inammissibile quando si limita a una contestazione generica e non si misura con le specifiche argomentazioni della decisione impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito effettua una valutazione complessiva e non illogica di gravità del fatto, personalità dell'imputato e comportamento processuale; la concessione non è automatica nemmeno in presenza di confessione.
- La confessione non assume necessariamente valore di resipiscenza quando intervenga a fronte di un quadro probatorio già consolidato e risulti parziale o reticente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo eccezioni, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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