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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01230/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal pubblico ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi, che il provvedimento di liquidazione non gli sarebbe mai stato notificato o comunicato; ha inoltre contestato la statuizione di tardività, sostenendo che mancasse prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo all’ufficio affari civili della Procura e che non fosse stata considerata l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non vi era stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria. La doglianza sostanziale era quindi diretta a negare la decorrenza del termine di opposizione e, in via subordinata, a contestare comunque il superamento del termine lungo di impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in via preliminare, che il ricorso difettasse dell’esposizione sommaria dei fatti di causa. Nel merito, ha comunque osservato che la comunicazione del provvedimento poteva avvenire anche in forma equipollente, purché idonea a garantire l’effettiva conoscenza, e che nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato l’annotazione "al visto PM" sull’estratto storico del fascicolo, traendone la conclusione che il provvedimento e il fascicolo fossero entrati nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ha inoltre rilevato che non era stata provata una conoscenza successiva non imputabile e che le difficoltà organizzative dell’ufficio non erano decisive. L’opposizione, proposta oltre un anno dopo la data ritenuta rilevante, era dunque tardiva sia rispetto al termine di 30 giorni, sia rispetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha disposto nulla per le spese, poiché il ricorso proveniva dalla Procura della Repubblica e la parte intimata non aveva svolto difese, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso in sede di filtro; la Corte aderisce alla proposta del relatore.

  • art. 136 c.p.c.

    la comunicazione del provvedimento può essere assicurata anche in forma equipollente rispetto alle modalità ordinarie, purché ne risulti l’effettiva conoscenza.

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato nel combinato disposto con l’art. 136 c.p.c. per le modalità di comunicazione del provvedimento.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo di impugnazione si applica anche ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio; nel caso concreto l’opposizione è stata proposta oltre tale termine.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’ammissibilità del ricorso per cassazione richiede l’esposizione sommaria dei fatti di causa; la sua mancanza determina di per sé l’inammissibilità del ricorso.
  • La comunicazione di un provvedimento può ritenersi validamente avvenuta anche mediante modalità equipollenti, diverse da quelle formali, se tali da assicurare l’effettiva conoscenza del destinatario.
  • Chi deduce la mancata conoscenza del provvedimento deve allegare e provare che essa non sia dipesa da causa a lui imputabile; non rilevano, invece, meri disservizi o difficoltà organizzative interne all’ufficio.
  • Il termine lungo di impugnazione si applica ai provvedimenti giurisdizionali aventi contenuto decisorio anche quando non siano stati oggetto di comunicazione o notificazione nei modi ordinari.
  • Quando il ricorso è proposto dalla Procura della Repubblica quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non è disposta la condanna alle spese, pur in caso di soccombenza; resta però ferma, se dovuta, l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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