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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35528/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 624-bis c.p., ritenuto integrato in relazione a un fatto avvenuto all'interno della cabina del bagnino, qualificata come privata dimora. L'imputato ricorreva per cassazione deducendo vizio di motivazione: da un lato, contestava la qualificazione giuridica del fatto ex art. 624-bis c.p., sostenendo che mancasse adeguata motivazione sulla sussistenza della privata dimora; dall'altro, censurava la prova dell'individuazione fotografica operata dalla polizia giudiziaria, ritenendola non attendibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente reiterativi di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza una reale critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. In particolare, ha giudicato corretta la motivazione sulla qualificazione della cabina del bagnino come privata dimora, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla nozione di privata dimora, e ha considerato logica e adeguata la valutazione del riconoscimento fotografico, fondata su elementi individualizzanti corrispondenti alla fotografia dell'imputato. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Il fatto contestato rientra nella fattispecie di furto in abitazione o in luogo di privata dimora; la Corte ribadisce che la nozione di privata dimora comprende anche luoghi di lavoro ove si svolgano stabilmente atti della vita privata e l'accesso di terzi sia precluso senza consenso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità non è dovuta solo se vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 624-bis c.p., la privata dimora non coincide con qualsiasi ambiente chiuso, ma con il luogo in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, non aperto al pubblico e non accessibile a terzi senza il consenso del titolare; possono esservi ricompresi anche locali destinati ad attività lavorativa o professionale, purché vi si svolga una vita privata riservata.
  • La qualificazione di un ambiente come privata dimora può essere desunta da elementi fattuali concreti, quali arredo, presenza di letto e cucinino, e abitualità della permanenza di persone all'interno del locale.
  • La censura di legittimità non può risolversi nella mera riproposizione di contestazioni già esaminate e disattese in appello, né può chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio in termini di merito.
  • Il riconoscimento dell'autore del fatto fondato su immagini di videosorveglianza è logicamente utilizzabile quando i frame presentino caratteristiche fisiche individualizzanti e vi sia una riscontrabilità puntuale con la fotografia dell'indagato o imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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