Cassazione Penale, Sentenza n. 29715/2025 del 26/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/10/2024 con cui la Corte di appello di Venezia ha rigettato, per tardività, l'istanza di rescissione del giudicato e, in subordine, la domanda di rimessione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza irrevocabile del Tribunale di Padova del 9/3/2017 (irrevocabile il 16/10/2020) che aveva dichiarato il ricorrente responsabile ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e lo aveva condannato a 1 anno e 8 mesi di reclusione e a euro 3.400 di multa. Il ricorrente ha dedotto che la conoscenza effettiva della sentenza si sarebbe avuta solo il 24/05/2024, quando il difensore d'ufficio nominato (Avv. Andrea Micozzi) gli avrebbe spiegato il contenuto degli atti, mentre la Corte aveva ritenuto che il dies a quo fosse il 28/02/2024, data di associazione alla Casa di reclusione di Padova in esecuzione dell'ordine di esecuzione del 12/05/2023, e che le istanze presentate il 20/06/2024 fossero quindi tardive.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il termine di 30 giorni previsto per le istanze di rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p., come modificato dal d.lgs. n.150/2022) e per la restituzione nel termine (art. 175, comma 2-bis c.p.p.) decorresse dalla conoscenza effettiva del provvedimento, identificata nella data di associazione carceraria del 28/02/2024 come risultante dall'ordine di esecuzione, e che le domande presentate il 20/06/2024 fossero pertanto oltre termine. Ha aggiunto che non è necessario che il ricorrente abbia avuto cognizione dell'intero apparato motivazionale della sentenza perché rilevi ai fini del dies a quo; è sufficiente la conoscenza degli estremi del provvedimento, dell'autorità che lo ha emesso e della condanna. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale in base alla quale il ricorrente è stato condannato; la sentenza di condanna è il titolo irrevocabile che ha dato luogo all'ordine di esecuzione.
art. 629-bis cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. n.150/2022)
Prevede il rimedio straordinario della rescissione del giudicato e stabilisce che il termine per proporre il rimedio decorre dalla conoscenza della sentenza (non piu' del procedimento): il dies a quo è la data di effettiva conoscenza degli estremi del provvedimento.
art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Disciplinando la rimessione in termini, prevede che il dies a quo decorre dalla conoscenza effettiva del provvedimento; pertanto il termine di 30 giorni per chiedere la restituzione in termini decorre dalla medesima conoscenza.
Consente la condanna alle spese del procedimento e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicato per condannare il ricorrente.
Cass. Sez. 2, n. 14510 dell'8/01/2025 (Esposito)
Giurisprudenza citata per affermare che ai fini del dies a quo occorre la precisa ed effettiva cognizione, da parte dell'interessato, degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell'autorità che lo ha emesso e della condanna irrogata, così come risultanti dall'ordine di esecuzione.
Massime di principio
- Per i rimedi straordinari (rescissione del giudicato) e per la richiesta di restituzione in termini il dies a quo decorre dalla conoscenza effettiva degli estremi del provvedimento irrevocabile (autorità emittente, sentenza e condanna), non dalla conoscenza dell'intero apparato motivazionale.
- La conoscenza rilevante può essere dimostrata dall'ordine di esecuzione o dall'atto che ha determinato l'esecuzione (es. data di associazione in carcere), e quella data fa partire il termine di 30 giorni previsto dalla norma.
- La mera nomina di un difensore e la successiva spiegazione del contenuto motivazionale non posticipano automaticamente il dies a quo; l'interessato deve provare di non aver avuto anteriormente la cognizione degli estremi essenziali del provvedimento.
- Se la domanda di rescissione o di restituzione nel termine è proposta oltre il termine di legge, il giudice la dichiarerà tardiva e inammissibile salvo che non emergano elementi tali da interrompere o sospendere il decorso dei termini (circostanze eccezionali da provare).
- Per tutelarsi in situazioni analoghe è opportuno ottenere e conservare attestazioni formali della data di conoscenza del provvedimento (es. copia dell'ordine di esecuzione, verbale di associazione, notifiche), rivolgersi immediatamente a un difensore e, se necessario, proporre tempestivamente istanza di restituzione in termini con prova della tardiva conoscenza.
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