Cassazione Penale, Sentenza n. 16057/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva respinto la loro opposizione alla revoca della confisca del terzo piano di un'unità immobiliare a Catona, confiscata con decreto del 21/3/2006 ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306/1992 in relazione alla condanna di Alfonso Molinetti per associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.). Contestavano (i) la mancata notifica allo Stato/Agenzia dell'avviso di udienza ex art. 666 c.p.p., con conseguente carenza del contraddittorio, e (ii) l'omessa e insufficiente motivazione rispetto alle argomentazioni difensive che indicavano quale proprietario formale il padre, Pasquale Praticò (costruttore su terreno di sua proprietà e con redditi da attività di tassista), deducendo inoltre la mancata prova della fittizietà dell'intestazione e la indebita estensione della presunzione di illecita accumulazione patrimoniale a terzi non condannati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarando la nullità dell'ordinanza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia Nazionale (Stato) titolare del bene confiscato, e ha annullato l'ordinanza con rinvio alla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio. Ha inoltre stabilito che il giudice dell'esecuzione dovrà riesaminare i presupposti della confisca con specifico riguardo alla posizione del dante causa (Pasquale Praticò), valutando le prove sulla capienza patrimoniale e sull'eventuale fittizietà dell'intestazione, tenendo conto che la presunzione relativa di illecita accumulazione non opera automaticamente nei confronti di terzi estranei alla condanna; ha precisato che l'integrazione del contraddittorio è necessaria e che la decisione può essere rilevata d'ufficio.
Norme richiamate
art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992
Fondamento della confisca 'allargata' per i beni riconducibili all'attività illecita; il decreto di confisca ha determinato la devoluzione del bene allo Stato/Agenzia, che assume la qualifica di interessato nel successivo incidente di esecuzione
Reato di associazione mafiosa per il quale è stata disposta la confisca nei confronti del condannato (Molinetti), elemento centrale per l'applicazione della disciplina di confisca
Norma che impone la notificazione dell'avviso di udienza dell'incidente d'esecuzione ai terzi 'interessati'; la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato/Agenzia determina la nullità del procedimento
Presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale (giurisprudenza)
La presunzione opera in relazione ai beni del condannato e, in determinati casi, anche a quelli intestati a coniuge e figli quando la sproporzione patrimoniale suggerisca simulazione; non opera indistintamente nei confronti di terzi estranei alla condanna, i quali possono dedurre fonti di provvista lecite o comunque non imputabili al condannato
Massime di principio
- Nei procedimenti di opposizione/incidente d'esecuzione concernenti beni confiscati lo Stato (o l'Agenzia Nazionale) è "interessato" e deve essere integrato nel contraddittorio: la mancata integrazione è nullità rilevabile d'ufficio
- La decisione sul punto di chi sia l'effettivo titolare del bene confiscato richiede che il giudice verifichi le prove sulla titolarità sostanziale e sulla 'capienza' patrimoniale del formale intestatario o del dante causa; non è sufficiente una presunzione automatica
- La presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale vale principalmente rispetto al condannato e, in casi motivati, al coniuge e ai figli; per i terzi estranei la presunzione non opera automaticamente e grava sull'accusa l'onere di provare la fittizietà dell'intestazione
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente sulle argomentazioni difensive relative a titolarità per accessione, fonte della provvista e tempi di costruzione dell'immobile (es. se l'opera è stata realizzata durante la detenzione del condannato ciò può essere elemento da valutare)
- In caso di vizio procedurale (mancata notifica a interessati come lo Stato) la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando l'irregolarità rende il processo privo di contraddittorio; altrimenti dispone il rinvio per nuovo giudizio dopo integrazione del contraddittorio
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