Cassazione Civile, Ordinanza n. 05615/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario del credito)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del saldo debitore di un conto corrente intestato a una società. L'opposizione al decreto era stata accolta in primo grado, l'appello era stato rigettato e poi la Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva cassato la decisione d'appello con rinvio. Il debitore ha quindi proposto revocazione contro tale ordinanza di cassazione, deducendo un preteso errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c.: secondo il ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione precedente senza rilevare l'inesistenza della relativa notificazione, perché eseguita presso la PEC di un avvocato diverso dal procuratore costituito nel giudizio di appello. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto e, in sostanza, la declaratoria di inammissibilità del rimedio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, osservando che il vizio denunciato non integra un errore revocatorio ma attiene all'interpretazione e applicazione delle norme sulla notificazione dell'impugnazione. In particolare, l'asserita invalidità della notifica non dipende da una mera svista percettiva su un fatto incontestabile risultante dagli atti, bensì dalla valutazione del luogo di notifica e della rilevanza del domicilio digitale indicato negli atti. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ha condannato il ricorrente alle spese e ha rigettato anche la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., perché non ha ravvisato una condotta processuale pretestuosa o abusiva.
Norme richiamate
L'errore revocatorio richiede una falsa percezione di un fatto risultante immediatamente dagli atti, decisivo e non oggetto di controversia; non può consistere nella critica alla valutazione giuridica della validità della notificazione dell'impugnazione.
art. 77, secondo comma, disp. att. c.p.c.
Richiamato per l'obbligo del cancelliere di annotare la restituzione del fascicolo; nel caso concreto è stato ritenuto non decisivo per provare la presenza del fascicolo al momento rilevante.
art. 169, secondo comma, c.p.c.
Il termine per il deposito del fascicolo è considerato perentorio solo nella fase decisoria di primo grado e non opera automaticamente in appello.
Richiamato per la memoria depositata dalla difesa, senza rilievo decisivo sul merito dell'ammissibilità della revocazione.
La condanna per abuso del processo richiede una condotta pretestuosa e non la sola infondatezza della tesi difensiva; per questo la domanda è stata rigettata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale base dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva immediatamente desumibile dagli atti, non una questione di interpretazione giuridica della notificazione o di individuazione del luogo valido per eseguirla.
- Quanto alle sentenze della Corte di cassazione, l'errore revocatorio è configurabile solo se incide sugli atti interni al giudizio di legittimità ed è autonomo, cioè idoneo a determinare da solo la decisione impugnata.
- Non è revocatorio l'errore che implichi la valutazione della ritualità di una notificazione dell'atto di impugnazione, poiché in tal caso si verte, al più, in un errore di diritto.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede una condotta processuale oggettivamente abusiva o pretestuosa, non essendo sufficiente la mera infondatezza del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05483/2024 del 01/03/2024
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05484/2024 del 01/03/2024
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05488/2024 del 01/03/2024
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05490/2024 del 01/03/2024
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05498/2024 del 01/03/2024
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05501/2024 del 01/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →