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Sentenza

Sentenza n. 422/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 159/24 del 20 marzo 2024, non opposto e munito di esecutorietà, con cui il Tribunale Civile dell’Aquila ha ingiunto al Consorzio di bonifica interno “Bacino Aterno e Sagittario” di pagare immediatamente, in favore della società ricorrente, la somma di euro 35.777,33 oltre interessi moratori di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, a far data dal 121° giorno successivo all’emissione dalla fattura sino al soddisfo, nonché le competenze legali, liquidate in euro 1.305,00 per onorari ed euro 286,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Giustizia amministrativa202600103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario dell'Aquila, con il quale il Consorzio era stato condannato al pagamento di euro 35.777,33, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria. Il decreto, notificato al Consorzio e non opposto, era stato dichiarato definitivamente esecutivo. Nonostante la successiva notificazione del titolo esecutivo all'indirizzo PEC dell'ente, il Consorzio non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento e ha chiesto l'ordine di esecuzione, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Consorzio, cui il ricorso è stato notificato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco IPA, non si è costituito e non ha allegato l'avvenuto adempimento, totale o parziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'azione di ottemperanza: il perdurante inadempimento dell'ente debitore, l'efficacia di giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Collegio ha ordinato al Consorzio di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha inoltre nominato il Prefetto dell'Aquila commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché, in caso di ulteriore inadempimento, provveda entro altri trenta giorni e a spese del Consorzio al pagamento delle somme dovute. Il Consorzio è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario, quando l'amministrazione non vi abbia provveduto.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Subordina l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 5 d.lgs. 231/2002

    È richiamato nel decreto ingiuntivo quale base per la liquidazione degli interessi moratori dovuti sul credito.

Massime di principio

  • L'ottemperanza può essere proposta per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato definitivamente esecutivo e avente efficacia di giudicato sostanziale, quando l'amministrazione destinataria non abbia adempiuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per il pagamento di una somma di denaro, il creditore assolve l'onere probatorio allegando il perdurante inadempimento; se l'amministrazione non si costituisce, la mancata contestazione e l'assenza di prova dell'adempimento consentono di ritenere integrato tale presupposto.
  • L'azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, solo dopo la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
  • In caso di mancata esecuzione dell'ordine impartito in ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in sostituzione dell'amministrazione inadempiente e a sue spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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