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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27809/2025 del 18/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano in cassazione la pronuncia della Commissione regionale della Basilicata che, accogliendo l'appello del Comune di Matera avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Matera, aveva dichiarato non dovuto il rimborso richiesto dalle ricorrenti. Il ricorso per cassazione era basato su un unico motivo, poi integrato con memorie.

La decisione

Le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con atto depositato il 16 settembre 2025, a seguito di una transazione intervenuta tra le parti il 10 settembre 2025. La Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Le spese di giudizio sono rimaste a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverso accordo tra le parti. Inoltre la Corte ha precisato che non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in quanto tale norma è di natura eccezionale e sanzionatoria e non estendibile al di fuori dei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La disposizione è stata applicata per dichiarare estinto il processo in seguito alla rinuncia al ricorso da parte delle ricorrenti, in quanto sussisteva la transazione tra le parti e l'atto di rinuncia formale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha ritenuto la norma non applicabile al caso concreto, evidenziandone la natura eccezionale e sanzionatoria e affermando che la sua interpretazione non può essere estesa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Se le parti raggiungono una transazione e il ricorrente rinuncia all'impugnazione, il giudice dichiara estinto il processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; ciò estingue il procedimento senza decisione sul merito.
  • La dichiarazione di estinzione comporta normalmente che le spese restino a carico di chi le ha anticipate, salvo diverso accordo tra le parti nel testo della transazione.
  • La rinuncia al ricorso deve essere formale e depositata in atti per produrre effetti processuali; la mera trattativa non è sufficiente senza atto formale di rinuncia o transazione comprovata.
  • Le norme eccezionali che prevedono rimborsi o specifiche tutele in sede di impugnazione (es. art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002) vanno interpretate restrittivamente e non sono applicabili automaticamente a ogni estinzione o transazione, ma solo nei casi espressamente previsti (rigetto, inammissibilità, improcedibilità, ecc.).
  • In presenza di transazione le parti dovrebbero prevedere espressamente la regolazione delle spese e degli effetti della rinuncia per evitare controversie successive circa la ripartizione dei costi o l'efficacia sostanziale dell'accordo.

Testo integrale

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