Cassazione Civile, Sentenza n. 27756/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Regione Puglia aveva chiesto il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) derivanti dalle elargizioni per complessivi €189.700,00 disposte con fondi di rappresentanza dall'allora Presidente della Regione (Fitto), ritenute parzialmente indebitamente utilizzate anche per finalità elettoralistiche. In sede penale la fattispecie era stata oggetto di riclassificazione e di estinzione per prescrizione/abolitio criminis dopo modifiche legislative; la Regione aveva riassunto la domanda civile in sede civile in esecuzione della statuizione penale. Con ricorso per cassazione la Regione denunciava, fra l'altro, errata applicazione del principio di retroattività della norma penale sopravvenuta, mancato riconoscimento di un fatto ingiusto ai fini civili, erronea valutazione della prova del danno patrimoniale e motivazione apparente sul danno non patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso (primo, secondo, terzo e quarto) e ha assorbito il quinto. Ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia correttamente applicato i principi di legittimità in materia di effetti dell'abolitio criminis e di efficacia delle statuizioni civili pronunciate nel processo penale (con particolare riguardo alla declaratoria iuris di condanna generica alla restituzione/risarcimento), e che abbia motivato in modo erroneo o apparente quando ha escluso d'ufficio la rilevanza civile della condotta o la risarcibilità del danno senza il necessario esame concreto e, se del caso, senza procedere ad una liquidazione equitativa. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per un rinnovato esame conforme ai principi richiamati (anche con riferimento alla quantificazione e prova del danno). Il quinto motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 323 c.p. (abuso d'ufficio)
art. 323 c.p. come modificato dall'art. 23 della legge n. 120 del 2020
La modifica legislativa ha ridotto/alterato la fattispecie penale (sopravvenuta abolizione o restringimento dell'illecito), ma la Corte ha ricordato che l'abolitio criminis non elimina automaticamente gli effetti civili; la rilevanza penale sopravvenuta non esclude ex se la possibile responsabilità civile e la necessità del relativo accertamento in sede civile.
con l'abolitio criminis cessano l'esecuzione della pena e gli effetti penali
L'art. 2 c.p. determina che con la soppressione del reato cessano gli effetti penali, ma non la disciplina degli obblighi civili; la Corte ha richiamato il principio per affermare che la cessazione degli effetti penali non implica la cancellazione automatica di obbligazioni risarcitorie.
Principio di non retroattività della legge penale sfavorevole e regole sulla successione delle leggi: la Corte lo invoca per spiegare che, pur modificandosi la norma penale, le obbligazioni civili nascenti dal fatto possono restare operative secondo le regole generali sul mutamento delle leggi.
Fondamento della responsabilità aquiliana: la Corte conferma che un comportamento anche se non più perseguibile penalmente può costituire fatto ingiusto civile sussumibile nell'art. 2043 c.c., quando siano presenti gli elementi della responsabilità civile (fatto illecito, danno, nesso causale).
Principio della riparazione del danno: la Corte stabilisce che, una volta affermata la responsabilità, il giudice civile deve accertare l'esistenza e quantificare il danno risarcibile; la parte danneggiata ha l'onere di allegazione e prova, ma il giudice può procedere a valutazione equitativa se occorre.
Consente la liquidazione equitativa del danno quando la prova dell'ammontare risulti particolarmente difficoltosa; la Corte ha richiamato questo potere del giudice civile laddove esistano elementi indicativi del danno ma non la sua precisa misura.
Connessione con la liquidazione del danno e sulla sua determinazione: richiamata quale fondamento per la liquidazione equitativa ove la prova precisa dell'ammontare sia difficoltosa.
Norma che disciplina il rinvio delle statuizioni civili al giudice civile: la Corte ha ricordato che il giudizio di rinvio rimette le questioni civili al giudice civile nella sua sede propria, con la conseguente autonomia probatoria e applicazione degli oneri e standard di prova civili.
Riguarda la formazione del giudicato sulla domanda civile nel processo penale: la Corte ha richiamato la rilevanza vincolante, in sede civile, di una pronuncia penale che abbia affermato la responsabilità civile (anche in forma generica), limitando in tale sede le contestazioni del danneggiante all'esistenza e all'entità del danno.
Massime di principio
- L'abolitio criminis o la modifica sopravvenuta della fattispecie penale non determina automaticamente l'eliminazione della responsabilità civile: gli "effetti penali" cessano, ma le obbligazioni civili richiedono un autonomo accertamento in sede civile.
- Se nel processo penale è stata resa una pronuncia che include una declaratoria di condanna civile (anche generica), tale statuizione ha efficacia vincolante nella successiva sede civile in ordine all'accertamento della responsabilità; il giudice civile può contestare solo l'esistenza e l'entità concreta del danno, non i presupposti già definitivamente accertati.
- Nel giudizio civile il regime probatorio è diverso: si applica la regola della preponderanza dell'evidenza e il principio della disponibilità delle prove; il giudice civile può ri-valutare gli elementi probatori emersi nel penale ma secondo standard e regole proprie.
- La prova del danno patrimoniale non può essere sostituita automaticamente dalla mera accertazione dell'illiceità: la parte dannneggiata deve allegare e, in concreto, dimostrare il nesso causale e l'effettivo pregiudizio economico; tuttavia, se esistono elementi probatori che rendono difficile la quantificazione precisa, il giudice deve procedere ad una liquidazione equitativa ex art. 2056 c.c.
- Il danno non patrimoniale (es. danno d'immagine dell'ente) richiede un accertamento concreto: l'esito elettorale non esclude a priori un danno d'immagine o reputazionale subito dall'ente, che deve essere valutato autonomamente e non confuso con la rilevanza penale o con il risultato elettorale.
- Il giudice di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p. (o il giudice civile adito) deve svolgere un nuovo esame autonomo delle statuizioni civili secondo i principi della responsabilità civile; l'eventuale esigenza probatoria e la misura del danno vanno decise alla luce degli standard civili.
- La motivazione deve essere congrua e non meramente per relationem: se la Corte esclude il risarcimento deve farlo con argomentazioni riferite al caso concreto e ai profili di prova richiesti dalla responsabilità civile, altrimenti la decisione è affetta da motivazione apparente.
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