Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27811/2025 del 18/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società contestava un avviso di accertamento IMU per il 2016 relativo a una zona demaniale e allo specchio d'acqua antistante gestiti in concessione, deducendo (i) che durante la vigenza di misure di prevenzione (sequestro/ confisca) il pagamento delle imposte era sospeso ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis, d.lgs. 159/2011 e quindi l'ente non poteva chiedere la riscossione; (ii) che, in quanto successore della precedente concessionaria e avendo trasferito a terzi diritti di utilizzazione/proprietà superficiaria sui manufatti, i terzi cessionari dovevano essere considerati soggetti passivi dell'IMU; (iii) che le sanzioni irrogate avrebbero dovuto essere aggregate con applicazione del cumulo giuridico/continuazione per violazioni identiche protratte su più annualità. In Cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: il primo relativo all'effetto del sequestro sulla possibilità di notificare e riscuotere l'IMU; il secondo sulla soggettività passiva dell'imposta (concessionario vs cessionari/sub-concessionari); il terzo sul cumulo/continuazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i primi due motivi e ha accolto il terzo. In sintesi: (i) ha confermato che l'art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. 159/2011 comporta la sospensione del pagamento delle imposte maturate durante la vigenza delle misure di prevenzione, ma non sospende l'attività di accertamento dell'ente per i presupposti impositivi sorti anteriormente alla misura; pertanto l'avviso relativo al periodo gennaio–19 luglio 2016 è legittimo; (ii) ha ribadito che, in caso di concessione su aree demaniali, il concessionario è soggetto passivo ICI/IMU (per legge e giurisprudenza successiva al 2001) anche quando conceda a terzi l'utilizzo temporaneo dei singoli posti-barca; la qualificazione dei rapporti con i terzi non travalica la detenzione/concessione del concessionario e non opera automaticamente il trasferimento della soggettività passiva ai cessionari, salvo ipotesi di sub-concessione pubblicistica con assenso dell'ente concedente che integri concorso nella gestione del servizio pubblico; (iii) ha invece ritenuto corretta l'argomentazione della ricorrente circa l'applicabilità del regime della continuazione (art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997) alle sanzioni per omessa dichiarazione/omesso versamento su annualità successive, e pertanto ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a questa questione e rinviato la valutazione della corretta applicazione delle sanzioni alla Commissione tributaria competente.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) - art. 51, comma 3-bis

    Introduce un regime speciale che dispone la sospensione del pagamento delle imposte relative ai beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva durante la vigenza delle misure, ma non sospende la potestà di accertamento per i tributi il cui presupposto è sorto anteriormente all'adozione della misura; quindi crediti tributari anteriori al sequestro non sono automaticamente cancellati né sottratti all'accertamento.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 52

    Regola la procedura per l'accertamento dei crediti di terzi sui beni sequestrati o confiscati (istanza di ammissione al passivo e verifica da parte del giudice delegato). La Corte ha precisato che tale procedura concorsuale non esclude la cognizione del giudice tributario sulle contestazioni relative all'an e al quantum dell'atto impositivo quando i presupposti impositivi sono anteriori alla misura.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - art. 3, comma 2

    «Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario»

    Dal 1° gennaio 2001 la norma designa il concessionario quale soggetto passivo ICI per le concessioni su aree demaniali, indipendentemente dall'effettiva qualificazione degli effetti reali o obbligatori della concessione; principio esteso anche alla disciplina IMU.

  • d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - art. 9, comma 1

    «Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi»

    Definisce i soggetti passivi IMU; la disciplina specifica dispone inoltre che, in caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

  • legge 27 dicembre 2019, n. 160 - art. 1, comma 743

    «Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario»

    Conferma la regola secondo cui il concessionario è soggetto passivo per l'IMU nelle concessioni su aree demaniali.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - art. 12, comma 5

    Stabilisce il regime di continuazione per reati/illeciti tributari ripetuti in periodi d'imposta diversi: la sanzione base può essere aumentata dalla metà al triplo. La Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina ai casi di omessa dichiarazione/omesso versamento ripetuti per annualità diverse anche con riferimento all'IMU.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - art. 10, comma 1

    Principio per cui a ciascun anno solare corrisponde un'obbligazione autonoma: l'omessa presentazione della dichiarazione e l'omesso versamento costituiscono inadempimenti riferibili a ciascun periodo d'imposta, con conseguenze sanzionatorie e applicabilità delle regole di continuazione.

Massime di principio

  • La sospensione prevista dall'art. 51, comma 3-bis, d.lgs. 159/2011 incide sul pagamento delle imposte maturate durante la vigenza di misure di sequestro/confisca ma non impedisce l'accertamento tributario relativo a periodi anteriori alla misura; pertanto la pretesa impositiva riferita a fatti imponibili anteriori al sequestro resta aggredibile dall'ente impositore e sindacabile dal giudice tributario.
  • In caso di concessione su aree demaniali il concessionario è, di regola, il soggetto passivo ICI/IMU anche se concede a terzi l'utilizzo temporaneo di punti d'ormeggio o altri manufatti; la mera cessione di godimento ai terzi non trasferisce automaticamente la soggettività passiva salvo che si tratti di sub-concessione pubblicistica autorizzata e funzionale alla gestione del servizio pubblico con i caratteri indicati dalla giurisprudenza.
  • Quando l'ente pubblico intende far valere crediti su beni sequestrati/ confiscati, può partecipare alla procedura concorsuale per l'ammissione al passivo; tuttavia, se la controversia riguarda l'an o il quantum dell'imposta per periodi anteriori al sequestro, rimane competenza del giudice tributario valutare la legittimità dell'atto impositivo.
  • Le violazioni ripetute di obblighi dichiarativi e di versamento relative a più annualità possono essere trattate con il regime della continuazione (art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997), con aumento unico della sanzione nella misura prevista; quindi l'amministrazione e i giudici devono valutare se le omissioni costituiscono condotte oggettivamente riconducibili alla continuazione e applicare la relativa modulazione sanzionatoria.
  • Per far valere un credito tributario nel contesto di procedure concorsuali collegate a misure di prevenzione, l'ente impositore deve comunque dotarsi del titolo idoneo (es. estratto di ruolo o atto impositivo) per l'insinuazione al passivo; l'assenza di tale titolo non esclude però il potere di accertamento tributario per i periodi anteriori alla misura.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.