Cassazione Civile, Sentenza n. 27768/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Azione revocatoria fallimentare promossa da Alitalia per ottenere l'inefficacia di tre pagamenti (USD 339.250 ciascuno) corrisposti a titolo di locazione di aeromobili. Questioni principali: (i) se l'art. 13 del Reg. CE 1346/2000 esoneri i pagamenti dalla revocatoria perché soggetti alla legge di un altro Stato che non consente impugnativa; (ii) il rapporto tra tale art. 13 e l'art. 14 della legge n.218/1995 (conoscenza della legge straniera e principio iura novit curia); (iii) se, ai sensi dell'art. 239 dell'Insolvency Act 1986 (regola inglese sul "desire"), sussista l'intenzione della debitrice di avvantaggiare il beneficiario, e se la Corte d'appello avrebbe dovuto riaprire l'istruttoria per consentire la controprova in ordine a prove tardive sulla legge inglese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Alitalia. Ha confermato che: (i) l'art. 13 del Reg. CE 1346/2000 stabilisce un onere probatorio a carico del beneficiario dell'atto pregiudizievole, che deve provare che l'atto era soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso e che tale legge, nella fattispecie, non consente impugnativa; (ii) l'art. 14 della legge 218/1995 non è norma "speciale" derogatoria dell'art. 13, ma disciplina distinta e complementare relativa all'accertamento del contenuto della legge straniera da parte del giudice; (iii) la Corte d'appello ha correttamente escluso anomalie nei pagamenti e ha ritenuto inammissibili, per mancata specifica allegazione in primo grado e per genericità, le contestazioni tardive di Alitalia in ordine al "desire"; (iv) non era pertanto necessario riaprire l'istruttoria; (v) non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per comportamento in mala fede o colpa grave. Condanna della ricorrente al rimborso delle spese di cassazione (€ 10.200 oltre accessori).
Norme richiamate
Reg. CE 1346/2000, art.13
non si applica l'articolo 4, paragrafo 2, lettera m), quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che: - tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura, e che - tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo
L'art.13 introduce una deroga restrittiva all'applicazione della lex fori concursus: il beneficiario dell'atto ha l'onere di provare, con riferimento alla fattispecie concreta, che l'atto era disciplinato dalla legge di un altro Stato e che quella legge, nella situazione concreta, non consentiva alcun mezzo di impugnativa. La norma va interpretata tenendo conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia che ne limita la portata.
Reg. CE 1346/2000, art.4
salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura... La legge dello Stato di apertura determina ... m) le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori
Stabilisce la regola generale secondo cui la legge dello Stato di apertura regola gli effetti della procedura di insolvenza, compresa la disciplina degli atti pregiudizievoli; l'art.13 costituisce l'eccezione a questa regola.
L. 218/1995, art.14
l'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate... Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti ... In mancanza si applica la legge italiana
Disciplina il procedimento con cui il giudice nazionale accerta il contenuto della legge straniera (iura novit curia). La Corte ha ritenuto che tale disposizione sia complementare all'art.13 del regolamento UE e non possa essere usata per elidere l'onere probatorio stabilito dall'art.13.
Insolvency Act 1986, s.239
concetto rilevante in sentenza: i pagamenti sono revocabili se la società debitrice nell'effettuare il pagamento sia stata "influenced by the desire" di avvantaggiare il beneficiario
Secondo la lex causae inglese, uno dei presupposti per la revocatoria è che il pagamento sia stato effettuato sotto l'influenza del "desire" di preferire il beneficiario. L'onere di provare l'assenza di tale desiderio, ove si pretenda l'esenzione ai sensi dell'art.13, grava sul beneficiario se invocato come ostativo alla revocatoria.
Codice di procedura civile, art.360, comma 1, n.3
Fondamento della cassazione per violazione di legge; citato quale norma procedurale che disciplina il motivo di ricorso dedotto da Alitalia.
Codice di procedura civile, art.96, comma 3
Prevede la possibilità di condanna per responsabilità processuale per attività giudiziarie in mala fede o per colpa grave. La Corte ha escluso tali condizioni e quindi rigettato la richiesta risarcitoria.
Massime di principio
- Quando si invoca l'esenzione dalla revocatoria ai sensi dell'art.13 del Reg. CE 1346/2000, il beneficiario dell'atto deve provare che l'atto era soggetto alla legge di un altro Stato e che quella legge, nella fattispecie concreta, non consentiva alcun mezzo di impugnativa; l'eccezione va interpretata restrittivamente.
- L'art.14 della legge 218/1995 (iura novit curia) resta operativa e permette al giudice di accertare il contenuto della legge straniera, ma non abroga né sposta l'onere probatorio stabilito dal diritto europeo: prima si individua quale legge va applicata (regole UE), poi il giudice può e deve accertarne il contenuto.
- La valutazione della non impugnabilità dell'atto secondo la lex causae richiede un'analisi fattuale approfondita; la mera astratta possibilità di proporre un rimedio giurisdizionale nel paese straniero non è sufficiente per escludere la revocatoria: conta la ponderata prognosi sull'esito dell'impugnativa nella fattispecie concreta.
- In sede di appello non sono ammissibili censure o prove nuove che non siano state specificamente allegati in primo grado; richieste di riapertura dell'istruttoria devono indicare con precisione i mezzi di prova richiesti e i temi di prova, altrimenti sono generiche e inammissibili.
- Se si assume l'applicazione di norme straniere rilevanti, la parte che ne fa valere l'effetto deve provare tempestivamente il contenuto di tali norme; il giudice può consentire prove tardive ma l'omessa allegazione iniziale o la genericità rendono tali deduzioni inammissibili.
- Per ottenere la condanna per responsabilità processuale ex art.96, comma 3, c.p.c., è necessaria la prova della mala fede o della colpa grave; la mera infondatezza della domanda non è sufficiente.
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