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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10110/2020 del 28/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società contribuente)

La controversia

La società aveva maturato nel 2006 un’eccedenza di IVA detraibile per spese sostenute per opere di miglioramento su immobili di proprietà di terzi, detenuti in comodato. Dopo il diniego del rimborso, la Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Basilicata, con sentenza n. 269/1/13 depositata il 23 settembre 2013, aveva rigettato l’appello. La CTR aveva riconosciuto la detraibilità dell’IVA, ma negato il rimborso ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, poiché l’imposta non era relativa all’acquisto di beni ammortizzabili: le opere riguardavano beni di terzi e non erano autonomamente separabili al termine dell’utilizzo. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 3, lett. c), sostenendo che l’eccedenza dovesse essere rimborsata e richiamando la non contestata inerenza dei costi. Con il secondo motivo hanno dedotto omessa pronuncia sul motivo d’appello proposto in via subordinata, nonché violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 30, comma 3, lett. a), per non avere la CTR esaminato la distinta condizione di rimborso relativa all’esercizio esclusivo o prevalente di attività con operazioni soggette ad aliquote inferiori a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: il rimborso previsto dall’art. 30, comma 3, lett. c), presuppone che l’eccedenza riguardi l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili. Le opere di miglioramento su immobili altrui non integravano, nel caso concreto, un acquisto di beni; inoltre, la detraibilità dell’IVA non comporta automaticamente il diritto al rimborso. La Corte ha accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato la distinta domanda subordinata di rimborso fondata sulla lettera a), benché il relativo motivo d’appello risultasse riprodotto nel ricorso per cassazione. Ha quindi cassato la sentenza limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 3, lett. c), D.P.R. n. 633/1972

    Il riconoscimento del diritto al rimborso dell’eccedenza di i.v.a. detraibili richiede, pertanto, il previo accertamento della sussistenza di un atto di acquisto (o di importazione) e della natura di bene ammortizzabile dell’oggetto dell’operazione.

    Il rimborso dell’eccedenza IVA previsto dalla lettera c) richiede sia un acquisto o un’importazione sia che l’oggetto dell’operazione sia un bene ammortizzabile; la mera detraibilità dell’imposta non basta.

  • art. 30, comma 3, lett. a), D.P.R. n. 633/1972

    Tale motivo di appello – di cui non vi è menzione nella parte narrativa della sentenza – non è stato affrontato dalla Commissione regionale, la quale si è soffermata unicamente sulla rimborsabilità dell’eccedenza i.v.a. ai sensi della diversa disposizione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, lett. c).

    La domanda subordinata di rimborso fondata sulla distinta condizione prevista dalla lettera a) deve essere esaminata autonomamente; la decisione sulla diversa ipotesi di rimborso della lettera c) non assorbe né sostituisce tale esame.

  • art. 112 c.p.c.

    Tale motivo di appello – di cui non vi è menzione nella parte narrativa della sentenza – non è stato affrontato dalla Commissione regionale, la quale si è soffermata unicamente sulla rimborsabilità dell’eccedenza i.v.a. ai sensi della diversa disposizione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, lett. c).

    La mancata decisione su un motivo d’appello autonomo, ritualmente riproposto, integra omissione di pronuncia quando il giudice decide soltanto sulla diversa base giuridica esaminata.

Massime di principio

  • Il rimborso dell’eccedenza IVA previsto per l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili presuppone un’operazione qualificabile come acquisto o importazione e la natura ammortizzabile del bene; la sola strumentalità o inerenza della spesa non è sufficiente.
  • Ai fini IVA, la nozione di cessione di beni non coincide necessariamente con il trasferimento civilistico della proprietà: rileva l’acquisizione definitiva dei poteri di disposizione materiale tipici del proprietario, inclusi il godimento e l’utilizzo del bene e i relativi rischi.
  • La detraibilità dell’IVA e il diritto al rimborso sono istituti distinti: il riconoscimento della prima non comporta automaticamente il secondo, che costituisce una facoltà eccezionale rispetto all’ordinario recupero mediante detrazione.
  • Il giudice d’appello deve pronunciarsi sui distinti motivi relativi a autonome condizioni legali di rimborso; l’esame di una sola di esse non vale a decidere anche la domanda subordinata fondata su un’altra condizione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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