Cassazione Civile, Sentenza n. 14342/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva dichiarato inammissibile il loro appello per omessa rinnovazione della notifica dell'atto di rinnovazione dell'appello ai litisconsorti necessari (in particolare Paparelli Sofia Yvonne). Dinanzi alla Cassazione il motivo unico deduceva la violazione dell'art. 331 c.p.c., sostenendo che la rinnovazione della notifica era stata effettuata nei termini e secondo le modalità previste (raccomandata internazionale e Regolamento UE n.1393/2007) e che, pertanto, l'appello non poteva essere dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la censura: ha accertato che la notifica a Paparelli Sofia Yvonne si era regolarmente perfezionata (modulo standard del Regolamento 1393/2007 attestante la consegna a mani proprie) e che la notifica a Paparelli Mario Stuart, inizialmente rifiutata per mancanza di traduzione, è stata poi regolarmente eseguita con traduzione; ha inoltre ritenuto ingiustificato il rifiuto iniziale di Mario Stuart alla luce di prove documentali della sua comprensione della lingua italiana. Ne consegue che la Corte d'appello ha errato nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello: la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione; compete al giudice di rinvio liquidare le spese di legittimità. Inoltre è stata revocata l'ordinanza interlocutoria che aveva disposto rinnovazione inutile rispetto alle notifiche già perfezionate.
Norme richiamate
Norma sostanziale richiamata nell'origine della controversia (azione ex art. 2932 c.c. relativa al contratto preliminare di divisione), ma non decisiva nel motivo di cassazione che riguarda questioni di notifica.
Richiamata come Norma violata dai ricorrenti: la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello per omessa rinnovazione di notifica; la Cassazione ha ritenuto che, avendo la rinnovazione effettivamente avuto luogo nei termini, la declaratoria di inammissibilità era errata.
Norma procedurale utilizzata dal Relatore per proporre, in sede di camera di consiglio, la manifesta fondatezza (o inammissibilità) del ricorso; la Corte ha seguito il procedimento interlocutorio previsto dalla norma per valutare la questione di ammissibilità.
Regolamento Europeo (CE) n. 1393/2007
art.4, art.8, art.9, art.10, art.14
Normativa centrale nella decisione: il certificato standard di avvenuta notifica (modulo Allegato I) rilasciato dall'organo ricevente e timbrato costituisce prova sufficiente della perfezione della notificazione; l'art.8 consente al destinatario di rifiutare la notifica se non accompagnata da traduzione, ma tale rifiuto è inammissibile se risulti che il destinatario comprende la lingua usata; l'art.9 definisce la data di perfezionamento rilevante (sia secondo la legge dello Stato richiesto sia, per termini perentori, secondo la legge dello Stato mittente a tutela del notificante); l'art.10 disciplina il certificato da trasmettere dall'organo ricevente; l'art.14 disciplina modalità complementari (es. raccomandata internazionale). La Corte applica questi articoli per ritenere valide le notifiche transfrontaliere e per bilanciare gli interessi del notificante e del destinatario.
Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 (notifica all'estero)
Richiamata per illustrare il principio di distinzione tra trasmissione all'organo dello Stato richiesto e notificazione al destinatario nel medesimo Stato; supporta il principio di scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario.
Giurisprudenza costituzionale e sentenze citate
sent. Corte Cost. n.10/1978, n.69/1994, n.477/2002 e n.28/2004
Citate a sostegno del principio che i termini di difesa decorrono da atti effettivamente venuti a conoscenza dell'interessato e del principio che il notificante non debba essere penalizzato per disfunzioni degli organi esteri: anticipi del principio di scissione degli effetti della notificazione e limiti all'automatica presunzione di conoscenza.
Massime di principio
- La prova della notificazione in altro Stato membro può essere fornita dal modulo standard (Allegato I) del Regolamento UE 1393/2007 munito del timbro dell'organo ricevente: tale documento è normalmente sufficiente per attestare il perfezionamento della notifica.
- L'art.8 del Regolamento 1393/2007 consente al destinatario di rifiutare un atto non tradotto, ma il rifiuto è ingiustificato quando vi siano prove concrete che il destinatario comprende la lingua utilizzata; in tali casi il notificante non deve subire conseguenze pregiudizievoli.
- Per valutare la tempestività delle notifiche transfrontaliere si applica il principio di 'scissione degli effetti': per il notificante conta la data/il momento in cui l'atto è stato trasmesso all'organo dello Stato richiesto; eventuali ritardi o omissioni delle autorità straniere non dovrebbero automaticamente nuocere al notificante.
- Se manca un certificato di avvenuta notifica relativo a una delle persone destinatarie, il notificante deve attivarsi (es. richieste all'Autorità Centrale) per ottenere chiarimenti; tuttavia l'assenza del certificato non esclude in assoluto l'efficacia della notificazione se esistono altri elementi probatori della sua esecuzione nei termini.
- Il giudice nazionale deve bilanciare l'interesse all'efficacia e rapidità dell'azione del notificante con la tutela del diritto di difesa del destinatario (orientamento della Corte di Giustizia): i rifiuti dilatori o manifestamente abusivi possono essere neutralizzati dal giudice mediante accertamento delle conoscenze linguistiche e della prova di ricezione.
- Prassi prudente: quando si notifichi all'estero, utilizzare modalità multiple (invio tramite Autorità Centrale ai sensi del Regolamento, raccomandata internazionale, traduzione quando possibile) e raccogliere ogni documentazione comprovante la ricezione e la comprensione della lingua da parte del destinatario.
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