Cassazione Civile, Ordinanza n. 34981/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente aveva ricevuto da Agenzia delle Entrate-Riscossione una comunicazione di presa in carico di un credito tributario estero richiesto dall'autorità fiscale greca ai fini del recupero in Italia, con successivo pignoramento presso terzi dei crediti vantati verso Poste Italiane. Il contribuente aveva proposto opposizione all'esecuzione deducendo che l'assistenza al recupero sarebbe stata tardiva, perché la domanda dello Stato estero sarebbe intervenuta oltre il termine quinquennale previsto dalla disciplina di attuazione della Direttiva 2010/24/UE. La Corte d'appello aveva riconosciuto la giurisdizione italiana e aveva escluso la decadenza, ritenendo tempestiva la richiesta di assistenza sin dal 6 giugno 2014. Nel ricorso per cassazione il contribuente articolava sei motivi: nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e apparente; violazione delle norme sulla decadenza e sul titolo uniforme UE per avere ritenuto sufficiente la sola richiesta di assistenza, anche priva del titolo esecutivo o integrata successivamente; violazione delle norme processuali sulle opposizioni esecutive; e illegittimità costituzionale della disciplina ove interpretata nel senso di consentire esecuzioni senza limiti di tempo. Le amministrazioni finanziarie proponevano ricorso incidentale insistendo sul difetto di giurisdizione del giudice italiano.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha affermato la giurisdizione del giudice italiano, poiché la contestazione riguardava non l'esistenza o l'ammontare del credito fiscale estero, né il titolo, ma l'attività di assistenza al recupero svolta in Italia e la tempestività della domanda di assistenza ai sensi della disciplina nazionale di recepimento della Direttiva 2010/24/UE. Nel merito ha ritenuto infondati i motivi del contribuente: la motivazione della sentenza impugnata non era contraddittoria, perché la richiesta di assistenza del 2014 poteva essere successivamente integrata; soprattutto, il limite di cinque anni dell'art. 12 del d.lgs. n. 149 del 2012 non configura una decadenza dal potere di riscossione, ma una soglia oltre la quale viene meno l'obbligo dello Stato adito di prestare assistenza, ferma la possibilità discrezionale di procedervi ugualmente. Il quinto motivo è stato assorbito. Il sesto motivo di costituzionalità è stato respinto perché l'ordinamento consente di negare assistenza in presenza di pretese incompatibili con l'ordine pubblico e comunque la disciplina non comporta un vincolo assoluto di esecuzione illimitata nel tempo. La Corte ha inoltre compensato integralmente le spese per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. 14 agosto 2012, n. 149
"L'assistenza per le richieste di informazioni, di notifica, per il recupero dei crediti e per l'adozione di misure cautelari non ha luogo se il periodo intercorrente tra la data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza è superiore a cinque anni"
Il decorso del quinquennio non integra una decadenza processuale o sostanziale del credito, ma delimita l'obbligo di cooperazione dello Stato adito; oltre tale termine l'assistenza non è dovuta, ma può comunque essere prestata discrezionalmente.
art. 18 Direttiva 2010/24/UE
"L'autorità adita non è tenuta ad accordare l'assistenza... se la domanda iniziale... si riferisce a crediti che risalgono a più di cinque anni prima"
La norma unionale conferma che il termine quinquennale incide sull'obbligo di assistenza reciproca, non sulla validità del credito o del titolo, né configura una decadenza dall'azione di recupero.
art. 8 d.lgs. 14 agosto 2012, n. 149
Regola il recupero in Italia dei crediti tributari esteri nell'ambito della mutua assistenza unionale, mediante applicazione delle procedure interne dello Stato adito.
art. 13 Direttiva 2010/24/UE
Il credito oggetto della domanda è trattato come credito dello Stato membro adito, che procede al recupero secondo le proprie procedure interne.
art. 2 Direttiva 2010/24/UE
Delimita l'ambito dei crediti fiscali oggetto di mutua assistenza nel recupero transfrontaliero.
artt. 5 e 6 Direttiva 76/308/CEE
La giurisdizione sulle contestazioni relative al credito o al titolo spetta allo Stato richiedente; quella sugli atti esecutivi adottati nello Stato adito appartiene al giudice di quest'ultimo.
art. 5 e 6 d.lgs. 9 aprile 2003, n. 69
Nel sistema previgente valeva il medesimo criterio di riparto di giurisdizione tra contestazioni sul credito/titolo e contestazioni sugli atti esecutivi svolti in Italia.
art. 72-bis d.P.R. 29 settembre 1972
Indicato come base dell'atto di pignoramento presso terzi eseguito dall'agente della riscossione.
Richiamato dal ricorrente come norma dell'opposizione all'esecuzione; la Corte non ha accolto la censura sulla qualificazione dell'impugnazione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta come opposizione agli atti esecutivi; censura respinta o comunque assorbita.
art. 24 Cost.
Invocato a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma la Corte ha ritenuto insussistente la lesione prospettata.
art. 3 Cost.
Invocato in via subordinata per la questione di costituzionalità, respinta per le medesime ragioni.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte ha corretto e integrato la motivazione della sentenza impugnata, pur confermandone il dispositivo.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio con memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato.
Massime di principio
- Nel recupero transfrontaliero di crediti tributari nell'Unione europea, la giurisdizione sulle contestazioni relative all'esistenza, all'ammontare o alla validità del credito o del titolo spetta allo Stato membro richiedente, mentre la giurisdizione sulle contestazioni concernenti gli atti esecutivi o l'attività di assistenza svolta nello Stato adito appartiene al giudice di quest'ultimo.
- Il termine quinquennale previsto dalla disciplina unionale e nazionale sul recupero di crediti fiscali esteri non è una decadenza del credito né del potere di procedere all'esecuzione, ma un limite all'obbligo dello Stato adito di prestare assistenza; decorso tale termine, l'assistenza non è dovuta, ma può essere comunque concessa.
- La richiesta iniziale di assistenza al recupero può essere integrata successivamente mediante trasmissione del titolo uniforme o di ulteriori chiarimenti, senza che ciò incida, di per sé, sulla tempestività della domanda iniziale ai fini del termine quinquennale.
- La qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi dipende dal contenuto effettivo della censura proposta, ma la contestazione della legittimità della procedura di assistenza al recupero resta comunque radicata nella giurisdizione del giudice dello Stato adito quando riguarda atti compiuti in quel territorio.
- La questione di legittimità costituzionale della disciplina sul recupero dei crediti fiscali esteri non è fondata quando l'ordinamento consenta allo Stato adito di rifiutare l'assistenza in presenza di richieste incompatibili con principi fondamentali o con l'ordine pubblico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34822/2023 del 13/12/2023
- ordinanza_civile · 13 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34823/2023 del 13/12/2023
- ordinanza_civile · 13 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34824/2023 del 13/12/2023
- ordinanza_civile · 13 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34825/2023 del 13/12/2023
- ordinanza_civile · 13 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34826/2023 del 13/12/2023
- ordinanza_civile · 13 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34828/2023 del 13/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →