Cassazione Penale, Sentenza n. 08210/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, da parte della Corte d'appello, delle statuizioni civili (risarcimento/resti tuzione) nonostante la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Ricci denuncia omessa o apparente motivazione rispetto alla conferma della responsabilità civile, lamentando che la Corte non abbia valutato elementi indicati in appello atti a incidere sulla configurabilità del fatto e della colpevolezza (es. natura e validità della fattura, cessione del credito a factoring, tempi di allontanamento dall'impresa). Occhionero deduce insufficienza della motivazione rispetto alla sua posizione di extraneus (non componente del c.d.a. all'epoca) e deduce l'insussistenza del danno per 80.000 euro di IVA, poiché l'importo sarebbe stato detratto anche dalla fallita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi (di Ricci e del primo motivo di Occhionero), ritenendo che la Corte d'appello abbia violato i principi applicabili all'art. 578 c.p.p. e alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità: la Corte territoriale ha confermato la responsabilità civile senza una valutazione motivata e distinta degli elementi probatori e delle posizioni soggettive dei singoli imputati, omettendo di applicare il corretto bilanciamento tra il criterio civilistico della prova ("più probabile che non") e le garanzie della presunzione di innocenza come interpretate dalla Corte Costituzionale. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Norme richiamate
quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili
Il giudice dell'impugnazione decide sulle pretese civili usando il paradigma civilistico (criterio della probabilità prevalente), ma è comunque tenuto, in presenza di parte civile, a valutare anche la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito quando emergano elementi di contraddittorietà o insufficienza probatoria
Le pretese risarcitorie devono essere valutate in applicazione della regola dell'illecito aquiliano: il fatto processualmente accertato va esaminato sotto il profilo dei suoi effetti civilistici per verificare la sussistenza di un "danno ingiusto" e del nesso causale secondo la probabilità prevalente
art. 111 Cost., art. 125 cod. proc. pen., art. 6 CEDU
Richiamate per i profili di garanzia del giusto processo e della motivazione; l'annullamento è motivato dalla violazione del dovere di motivazione e dal mancato rispetto dei criteri interpretativi imposti dalla giurisprudenza costituzionale e sovranazionale
Sentenza Corte Costituzionale n. 182 del 2021
Ha chiarito che, dopo l'estinzione del reato per prescrizione, il giudice d'appello decide sulle pretese civili non con il grado di certezza penalistico ma con il criterio civilistico della probabilità prevalente, fermo il rispetto della presunzione di innocenza e dell'equo processo
Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024 (Calpitano)
Ha stabilito che, in presenza di parte civile e di estinzione del reato in appello, il giudice non può limitarsi ad accertare la causa estintiva ma deve anche valutare la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito; quindi obbligo di valutazione piena e motivata delle prove
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti) e Sez. U civ., n. 576 del 11/01/2008
Giurisprudenza di riferimento sul diverso standard probatorio tra processo penale e valutazione delle pretese civili (criterio della probabilità prevalente) e sui limiti dell'accertamento penale in sede di impugnazione per effetti civili
Massime di principio
- Quando il reato viene estinto in appello per prescrizione, il giudice dell'impugnazione può decidere sulle pretese civili ma deve applicare il criterio civilistico della "probabilità prevalente" ("più probabile che non") e non il grado di certezza penalistico.
- In presenza di parte civile, il giudice d'appello non può limitarsi a dichiarare l'estinzione del reato: è tenuto a valutare, con motivazione specifica, anche se sussistano gli elementi per l'assoluzione nel merito quando emergono prove contraddittorie o insufficienti.
- La motivazione della sentenza deve distinguere e valutare separatamente le posizioni soggettive dei singoli imputati (intraneus vs extraneus) e spiegare come ciascun elemento probatorio incida sul presupposto civilistico dell'illecito e sul nesso causale del danno.
- Se si contesta l'entità del danno (es. IVA detratta), spetta alla parte resistente alla pretesa risarcitoria dimostrare l'inesistenza o la mancata lesione patrimoniale concreta; il giudice civile o d'appello deve valutare tale questione secondo la regola della probabilità prevalente.
- In casi simili, se la motivazione del giudice d'appello è generica o apodittica rispetto alle statuizioni civili, la Cassazione può annullare e rinviare il giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
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