Cassazione Civile, Ordinanza n. 08015/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento dell'INPS che richiedeva alla società il pagamento di contributi omessi e delle relative sanzioni, in relazione all'indennità sostitutiva del preavviso che, secondo l'ente, sarebbe stata dovuta a due lavoratori cessati dal rapporto dopo un licenziamento intimato dalla società. I lavoratori avevano sottoscritto verbali di conciliazione in sede sindacale, nei quali dichiaravano di rinunciare all'indennità sostitutiva del preavviso e ricevevano somme qualificate in parte come incentivo all'esodo e in parte come importi transattivi. La società aveva ottenuto l'accoglimento dell'opposizione contro il verbale. L'INPS ricorre in cassazione deducendo la violazione dell'art. 12 l. n. 153/1969, dell'art. 1 d.l. n. 338/1989 e dell'art. 2118 c.c., sostenendo che, per il principio del minimale contributivo, la transazione non è opponibile all'ente e che i compensi corrispondenti all'indennità sostitutiva del preavviso, dovuti ex lege, dovevano comunque essere assoggettati a contribuzione, a prescindere dalla loro mancata erogazione per effetto dell'accordo tra datore e lavoratori.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, sia quanto alla legittimazione del funzionario che aveva proposto l'impugnazione per l'INPS, sia quanto all'esposizione dei fatti di causa. Nel merito ha accolto il ricorso dell'INPS, affermando che la Corte d'appello ha applicato in modo erroneo i principi sul minimale contributivo, perché ha dato rilievo alla volontà negoziale espressa nella transazione invece di verificare se, in base al rapporto di lavoro e alla comunicata volontà datoriale di recedere, l'indennità sostitutiva del preavviso fosse dovuta per legge. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per il nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
stabilisce che la base contributiva è costituita dalla retribuzione dovuta in forza di legge o di contratto, non da quella effettivamente corrisposta; gli accordi tra datore e lavoratore non possono sottrarre all'obbligo contributivo somme dovute ex lege.
esprime il principio del minimale contributivo: la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai minimi stabiliti da legge o contrattazione collettiva e rileva la retribuzione dovuta, non quella pagata.
l'indennità sostitutiva del preavviso è una posta dovuta in caso di recesso e, se spettante secondo legge, deve essere considerata ai fini contributivi anche se non corrisposta per effetto di accordi transattivi.
la Corte d'appello aveva interpretato la transazione secondo la comune intenzione delle parti, ma tale operazione ermeneutica è ritenuta irrilevante nel rapporto previdenziale, autonomo rispetto a quello di lavoro.
è stato utilizzato per la produzione documentale in cassazione ai fini della verifica della legittimazione del funzionario che aveva proposto il ricorso.
Massime di principio
- Nel rapporto previdenziale opera il principio del minimale contributivo, per cui la base imponibile va determinata sulla retribuzione dovuta per legge o per contratto collettivo, non su quella concretamente corrisposta dal datore di lavoro.
- Gli accordi transattivi tra datore di lavoro e lavoratore non sono opponibili all'ente previdenziale quando incidono su emolumenti che, in base al rapporto di lavoro e alla disciplina legale, risultano comunque dovuti e quindi soggetti a contribuzione.
- Quando è contestata la debenza contributiva su somme non pagate in forza di un accordo negoziale, il giudice deve accertare prima se tali somme fossero dovute ex lege nel rapporto di lavoro; solo in tal caso esse rilevano ai fini contributivi, a prescindere dalla transazione.
- La qualificazione civilistica dell'accordo tra le parti è irrilevante, di per sé, nel rapporto previdenziale autonomo, se l'ente non chiede la contribuzione sulle somme transattive ma su quelle che sarebbero state dovute per legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07976/2023 del 20/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07979/2023 del 20/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07983/2023 del 20/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08009/2023 del 20/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08010/2023 del 20/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08012/2023 del 20/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →