Cassazione Civile, Ordinanza n. 02042/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca dell’ammissione al concordato preventivo di una società poi dichiarata fallita, a seguito di plurime contestazioni del commissario giudiziale ritenute dal tribunale e dalla corte d’appello integrative di atti in frode e di irregolarità rilevanti. In particolare: (i) un corso di formazione aziendale, asseritamente svolto durante la procedura, avrebbe consentito di maturare un credito d’imposta compensato con F24, ma la corte territoriale dubitava che il corso fosse effettivamente svolto e riteneva che, comunque, si trattasse di atto di straordinaria amministrazione non autorizzato; (ii) una nota di credito relativa al 2021 sarebbe stata contabilizzata in modo non corretto, con indebita riduzione del passivo; (iii) un pagamento anomalo a un fornitore, effettuato prima della domanda di concordato, era stato considerato indice di condotta sospetta e potenzialmente revocabile; (iv) era stata inoltre contestata la non corretta contabilizzazione di perdite nel consolidato fiscale tra la società in concordato e la newco. I ricorrenti hanno censurato la sentenza d’appello per violazione degli artt. 173, 167 e 180 l.f., dell’art. 26 d.P.R. 633/1972, dell’art. 67 l.f. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che si trattasse di meri errori contabili o di valutazioni ex post, e che mancasse un vero atto di frode.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che gli atti di frode ex art. 173 l.f. si identificano in condotte oggettivamente decettive idonee a pregiudicare il consenso informato dei creditori, rilevando il tentativo di frode al momento della domanda e non i ravvedimenti successivi. Nel caso concreto, la corte territoriale aveva motivato in modo non illogico i dubbi sulla reale effettuazione del corso e sulla necessità di autorizzazione ex art. 167 l.f., qualificando l’operazione come straordinaria amministrazione in relazione al contesto di concordato in continuità. Una volta dichiarata inammissibile la censura relativa alla prima ratio decidendi, gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la decisione impugnata era sorretta da rationes autonome e ciascuna idonea a reggerla. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 173 l.f.
Gli atti di frode devono avere valenza decettiva e consistere in condotte idonee a occultare ai creditori informazioni rilevanti sulle reali prospettive di soddisfacimento; rileva il comportamento al momento della domanda, non il ravvedimento successivo.
art. 167 l.f.
Gli atti di straordinaria amministrazione nel concordato richiedono autorizzazione; la loro qualificazione va fatta in concreto, considerando l’interesse della massa dei creditori e l’effetto economico dell’atto.
art. 180 l.f.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla contestata erroneità della gestione della procedura e della valutazione della proposta, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di decisività in cassazione.
art. 67 l.f.
Richiamato con riferimento al pagamento anomalo al fornitore, considerato potenzialmente revocabile e sintomatico di una disposizione patrimoniale pregiudizievole.
Richiamato per sostenere la corretta o meno contabilizzazione della nota di credito alla luce della disciplina IVA ratione temporis.
Invocato per contestare il riparto dell’onere della prova, ma la censura è stata giudicata in realtà diretta a un nuovo esame del merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro formale di impugnazione per dedurre violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per omesso esame di fatto decisivo, ma la censura è rimasta assorbita/inammissibile per la sorte del primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro formale di impugnazione per dedurre violazione di legge.
Massime di principio
- Gli atti di frode nel concordato preventivo richiedono una condotta oggettivamente decettiva, idonea a falsare o pregiudicare il consenso informato dei creditori sulle effettive prospettive di soddisfacimento.
- Ai fini dell’art. 173 l.f. rileva la situazione esistente e il comportamento tenuto al momento del deposito della domanda o della procedura, non il successivo ravvedimento o l’eventuale emersione tardiva dei fatti.
- La qualificazione di un atto come ordinaria o straordinaria amministrazione va compiuta in concreto, con riguardo agli effetti economici sull’attivo e sull’interesse della massa dei creditori, e può mutare nel contesto del concordato in continuità.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di merito.
- Quando la decisione impugnata si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, l’infondatezza o inammissibilità della censura contro una sola ratio determina l’inammissibilità per difetto di interesse delle doglianze relative alle altre.
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