Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46318/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per presunto errore di fatto/errore materiale nella sentenza della Corte di Cassazione del 28/09/2023. Il ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria: sostiene di non aver svolto ruoli gestori in SOL ENERGES/ITALIA SOLARE INDUSTRIE né di aver fondato ENERGIA FUTURA; contesta la qualificazione di "manipolatore" della vicenda e la valutazione che l'attivita' industriale non sarebbe stata avviata; afferma che MERCATECH ha svolto solo funzione finanziaria, che sono stati effettuati investimenti e versamenti (tra cui 400.000 euro nel luglio 2010), che non sussiste il nesso causale tra i presunti artifici e il danno, e che le distrazioni sarebbero attribuibili al solo amministratore unico Fojanesi. In sintesi, chiede che la sentenza della Cassazione venga ritenuta viziata da svista percettiva o travisamento della prova.

La decisione

Il Tribunale amministrativo ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. sia istrumento limitato a errori materiali o di fatto di natura percettiva (svista o equivoco) e non possa essere usato per rinnovate valutazioni di merito o per chiedere una diversa rilettura del compendio probatorio. Il Collegio ha quindi qualificato le censure del ricorrente come valutazioni alternative e non come errori percettivi decisivi. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa per le parti civili (liquidate in Euro 4.000 per ciascuna), oltre agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimedio straordinario ammissibile solo per errore materiale o di fatto di natura percettiva (svista o equivoco) che abbia inciso sulla decisione; non e' strumento per rinnovate valutazioni di merito.

  • artt. 110, 640-bis, 61 n. 7 cod. pen.

    Configurano il reato di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche e la partecipazione in concorso. Nella vicenda tale capo e' stato dichiarato prescritto in appello.

  • artt. 216, 219, 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Norme relative alla bancarotta fraudolenta patrimoniale: contestate distrazioni e operazioni societarie ritenute pregiudizievoli per la fallita Sol Energes/ISI.

  • art. 216, ultimo comma legge fallimentare

    Applicazione di pene accessorie correlate alla condanna per reati fallimentari; la Corte ha rimodulato tali pene in funzione della pena principale.

  • art. 29 e art. 32 cod. pen.

    Previsione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante il tempo di espiazione della pena come accessori applicati nella sentenza di primo grado.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. e' ammesso solo per errori materiali o di fatto di carattere percettivo (svista/equivoco) chiaramente identificabili; non e' il rimedio per rinnovare la valutazione delle prove.
  • Se la censura impone una rivalutazione del compendio probatorio o rappresenta una critica di merito, sara' dichiarata inammissibile perche' non rientrante nel perimetro dell'art. 625-bis.
  • Perche' una deduzione sia rilevante ai fini dell'art. 625-bis occorre dimostrare la decisivita' della censura omessa e che l'omissione derivi da un errore percettivo immediatamente riscontrabile dagli atti.
  • L'omesso esame di un motivo non costituisce automaticamente errore di fatto: il motivo deve risultare non assorbito o incompatibile con la motivazione esistente e la sua omissione deve essere riconducibile a una svista materialmente verificabile.
  • In casi in cui si pretende la riconsiderazione delle prove o una diversa lettura dei fatti, sono percorsi corretti altri rimedi (es. revisione) e non il ricorso per errore di fatto.
  • Chi propone il ricorso rischia di essere condannato alle spese e a sanzioni qualora la Corte reputi la censura infondata o manifestamente valutativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.