Cassazione Penale, Sentenza n. 46318/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per presunto errore di fatto/errore materiale nella sentenza della Corte di Cassazione del 28/09/2023. Il ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria: sostiene di non aver svolto ruoli gestori in SOL ENERGES/ITALIA SOLARE INDUSTRIE né di aver fondato ENERGIA FUTURA; contesta la qualificazione di "manipolatore" della vicenda e la valutazione che l'attivita' industriale non sarebbe stata avviata; afferma che MERCATECH ha svolto solo funzione finanziaria, che sono stati effettuati investimenti e versamenti (tra cui 400.000 euro nel luglio 2010), che non sussiste il nesso causale tra i presunti artifici e il danno, e che le distrazioni sarebbero attribuibili al solo amministratore unico Fojanesi. In sintesi, chiede che la sentenza della Cassazione venga ritenuta viziata da svista percettiva o travisamento della prova.
La decisione
Il Tribunale amministrativo ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. sia istrumento limitato a errori materiali o di fatto di natura percettiva (svista o equivoco) e non possa essere usato per rinnovate valutazioni di merito o per chiedere una diversa rilettura del compendio probatorio. Il Collegio ha quindi qualificato le censure del ricorrente come valutazioni alternative e non come errori percettivi decisivi. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa per le parti civili (liquidate in Euro 4.000 per ciascuna), oltre agli accessori di legge.
Norme richiamate
Rimedio straordinario ammissibile solo per errore materiale o di fatto di natura percettiva (svista o equivoco) che abbia inciso sulla decisione; non e' strumento per rinnovate valutazioni di merito.
artt. 110, 640-bis, 61 n. 7 cod. pen.
Configurano il reato di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche e la partecipazione in concorso. Nella vicenda tale capo e' stato dichiarato prescritto in appello.
artt. 216, 219, 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
Norme relative alla bancarotta fraudolenta patrimoniale: contestate distrazioni e operazioni societarie ritenute pregiudizievoli per la fallita Sol Energes/ISI.
art. 216, ultimo comma legge fallimentare
Applicazione di pene accessorie correlate alla condanna per reati fallimentari; la Corte ha rimodulato tali pene in funzione della pena principale.
Previsione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante il tempo di espiazione della pena come accessori applicati nella sentenza di primo grado.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. e' ammesso solo per errori materiali o di fatto di carattere percettivo (svista/equivoco) chiaramente identificabili; non e' il rimedio per rinnovare la valutazione delle prove.
- Se la censura impone una rivalutazione del compendio probatorio o rappresenta una critica di merito, sara' dichiarata inammissibile perche' non rientrante nel perimetro dell'art. 625-bis.
- Perche' una deduzione sia rilevante ai fini dell'art. 625-bis occorre dimostrare la decisivita' della censura omessa e che l'omissione derivi da un errore percettivo immediatamente riscontrabile dagli atti.
- L'omesso esame di un motivo non costituisce automaticamente errore di fatto: il motivo deve risultare non assorbito o incompatibile con la motivazione esistente e la sua omissione deve essere riconducibile a una svista materialmente verificabile.
- In casi in cui si pretende la riconsiderazione delle prove o una diversa lettura dei fatti, sono percorsi corretti altri rimedi (es. revisione) e non il ricorso per errore di fatto.
- Chi propone il ricorso rischia di essere condannato alle spese e a sanzioni qualora la Corte reputi la censura infondata o manifestamente valutativa.
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