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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05359/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (condomini)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni condomini nei confronti dei proprietari di un fabbricato contiguo, per ottenere la demolizione di un ascensore costruito nel cortile di proprietà dei convenuti, sul quale si affacciavano le finestre degli appartamenti degli attori. La Corte d'appello, accogliendo l'appello incidentale degli originari attori, aveva condannato il ricorrente e altri comproprietari dell'immobile limitrofo alla demolizione dell'ascensore. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello. Nel corso del giudizio di legittimità la Corte ha rilevato che il ricorso non era stato notificato a tutti i litisconsorti necessari, cioè agli altri comproprietari del manufatto, e ha ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. A seguito dell'ordinanza, il ricorrente ha depositato documentazione relativa al decesso di alcuni destinatari e ha tentato la notifica agli eredi, ma non ha dato prova dell'avvenuta notifica ad almeno una delle parti necessarie. La Corte ha quindi ritenuto non adempiuto l'ordine di integrazione del contraddittorio e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per mancato tempestivo e completo adempimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Ha ritenuto insufficiente la prova della notifica effettuata ad almeno uno dei destinatari, osservando che non risultava dimostrata l'avvenuta consegna del plico alla destinataria residente all'estero. Ha inoltre precisato che, in tale ipotesi di estinzione per inattività nel giudizio di impugnazione, non sono dovute le spese di lite, poiché le parti intimate non avevano svolto difese, e non è dovuto il doppio contributo unificato, trattandosi di fattispecie non rientrante tra quelle previste dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    Quando il giudizio riguarda litisconsorti necessari, la Corte può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti; l'ordine deve essere eseguito integralmente perché il giudizio possa proseguire.

  • art. 330, comma 3, c.p.c.

    Decorso più di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, l'atto di integrazione del contraddittorio deve essere notificato personalmente alle parti da integrare.

  • art. 142 c.p.c.

    La sola spedizione dell'atto all'autorità consolare o all'ambasciata non è sufficiente, ove non sia provata l'effettiva consegna al destinatario residente all'estero.

  • art. 307, ultimo comma, c.p.c.

    Il mancato adempimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria di estinzione del giudizio di impugnazione per inattività delle parti non rientra tra i casi che giustificano il c.d. doppio contributo unificato; la norma è di stretta interpretazione.

Massime di principio

  • Nei giudizi di impugnazione che investono un provvedimento avente ad oggetto la demolizione di un manufatto in comproprietà, tutti i comproprietari del bene sono litisconsorti necessari e devono partecipare al giudizio.
  • Se la Corte ordina l'integrazione del contraddittorio, l'onere di dimostrare la completa e rituale notifica grava sulla parte onerata; la mancata prova anche nei confronti di uno solo dei litisconsorti impedisce la prosecuzione del giudizio.
  • Quando sia decorso più di un anno dalla pubblicazione della decisione impugnata, la notificazione dell'atto integrativo deve essere eseguita personalmente alle parti da integrare.
  • La mera spedizione dell'atto all'autorità competente per la notifica all'estero non equivale a prova dell'avvenuta notificazione, se manca l'attestazione di consegna al destinatario.
  • L'estinzione del giudizio di impugnazione per mancato adempimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio non determina automaticamente il raddoppio del contributo unificato, se la fattispecie non rientra espressamente nelle ipotesi previste dalla norma sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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