Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37191/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 18 marzo 2026, in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri del 13 giugno 2025, aveva condannato l’imputato per il delitto previsto dagli artt. 633 e 639-bis c.p., commesso il 23 giugno 2021, applicando una pena pecuniaria il cui importo non è ricavabile con certezza dal testo riportato. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., denunciando la nullità assoluta e insanabile del giudizio di appello per omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza a lui e al difensore di fiducia. L’atto era stato inviato via PEC a un indirizzo errato, riferibile a un soggetto omonimo, anziché all’indirizzo PEC intestato al difensore; l’imputato era elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo. La difesa ha dedotto che l’udienza si era svolta in assenza di entrambi, precludendo l’esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio, e ha richiamato la corretta notificazione del dispositivo come conferma dell’anomalia. La Procura generale ha chiesto l’annullamento con rinvio; il testo riferisce anche il deposito di una memoria difensiva il 3 settembre 2026.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Esaminati direttamente gli atti, ha accertato che gli avvisi di fissazione dell’udienza d’appello erano stati inviati a un indirizzo PEC diverso da quello intestato al difensore di fiducia e indicato nella carta intestata del ricorso per cassazione; anche la notificazione all’imputato, domiciliato presso il difensore, era stata effettuata tramite quell’indirizzo errato. Le notifiche sono state quindi considerate omesse, perché inidonee a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato e del difensore. L’omissione della notificazione della citazione per il giudizio di appello integra la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p., con violazione del contraddittorio. La sentenza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Roma per il giudizio; non è stato disposto il rinvio ad altra sezione. La decisione non definisce nel merito la responsabilità penale.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    A seguito dell’esame diretto degli atti processuali, consentito in questa sede essendo stato dedotto un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La deduzione di un error in procedendo consente alla Corte di cassazione di esaminare direttamente gli atti processuali per verificare il vizio denunciato.

  • art. 179 c.p.p.

    la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato

    La notificazione omessa, o eseguita in modo tale da non consentire la conoscenza effettiva della citazione da parte dell’imputato, determina una nullità assoluta e insanabile.

  • art. 184 c.p.p.

    la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.

    La sola violazione delle modalità di esecuzione della notificazione, quando non ne comporti l’omissione o l’inidoneità a garantire la conoscenza effettiva, non produce la nullità assoluta e può essere soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184 c.p.p.

  • art. 178, lett. c), c.p.p.

    La difesa ha denunciato la violazione del contraddittorio determinata dall’omissione della notificazione della citazione per il giudizio di appello all’imputato e al suo difensore.

    Il testo collega il vizio della notificazione che impedisce la partecipazione dell’imputato e del difensore alla violazione delle garanzie processuali dedotta ai sensi dell’art. 178, lett. c), c.p.p.

  • artt. 633 e 639-bis c.p.

    Con sentenza del 18 marzo 2026, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri del 13 giugno 2025, concesse le circostanze 120,00 di multa nei confronti di Adrian Enescu, per il delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. commesso in data 23 giugno 2021.

    Le norme sono indicate come quelle relative al reato per cui l’imputato era stato condannato in appello; la Corte di cassazione non ne esamina la configurabilità, poiché annulla la sentenza per un vizio della notificazione.

Massime di principio

  • La notificazione della citazione inviata a un indirizzo PEC non intestato al destinatario e diverso da quello corretto, quando non è idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto, equivale a omissione della notificazione.
  • L’omessa notificazione della citazione per il giudizio di appello all’imputato e al difensore determina la nullità assoluta e insanabile ai sensi dell’art. 179 c.p.p., poiché incide sulla conoscenza dell’atto introduttivo e sul contraddittorio.
  • La mera violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notificazione, se non comporta omissione né inidoneità a garantire la conoscenza effettiva dell’atto, non integra la nullità assoluta e può essere soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.