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Sentenza

Sentenza n. 638/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del decreto contenente il divieto di detenere armi e munizioni emesso dal Prefetto della Provincia di Alessandria in data -OMISSIS- Prot. N. -OMISSIS- Area I - DDA, notificato a mani il 24 novembre 2021, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.

Giustizia amministrativa202200073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenere armi e munizioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto gli aveva vietato di detenere armi e munizioni, adottato dopo una segnalazione dei Carabinieri relativa a una comunicazione di reato per detenzione illegale di armi e al conseguente ritiro cautelativo delle armi e del titolo di polizia. Ha dedotto la violazione degli artt. 10, 11, 39, 42 e 43 T.U.L.P.S., difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e violazione dei principi di buon andamento. In particolare, ha sostenuto che la sola iscrizione nel registro degli indagati o comunicazione di reato non fosse sufficiente a dimostrare la sua capacità di abusare delle armi e che l'Amministrazione avrebbe dovuto indicare ulteriori elementi fattuali idonei a sorreggere il giudizio prognostico sfavorevole. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 97 Cost. e la sproporzione della misura, ritenendo preferibile una diffida.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il divieto prefettizio. Gli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. distinguono i casi di potere vincolato da quelli di potere discrezionale; in tale materia il Prefetto dispone di ampia discrezionalità nel formulare un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sulla sua potenziale capacità di abusare delle armi. Il potere ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e non richiede la prova di un abuso già commesso: è sufficiente la presenza di elementi specifici, anche indiziari, idonei a fondare una ragionevole previsione di uso improprio o a far ritenere il soggetto non pienamente affidabile. Nel caso concreto, la comunicazione di reato riguardava proprio la detenzione illegale di armi ed era stata ritenuta dall'Amministrazione una circostanza obiettivamente preclusiva, inserita in un quadro di antigiuridicità della condotta e di mancanza delle garanzie di completa affidabilità. Il Collegio ha ritenuto incontestata la ricostruzione fattuale risultante dagli atti di polizia e dalle dichiarazioni dell'interessato, nonché adeguata la motivazione del decreto, che esplicitava il collegamento tra la condotta contestata e il giudizio di inaffidabilità. La censura relativa alla sproporzione è stata respinta perché, nella materia delle armi, la tutela dell'incolumità pubblica prevale sugli interessi privati e giustifica il divieto quando emergano sospetti o indizi negativi sull'affidabilità del detentore. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 11 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate [...] Le autorizzazioni possono essere negate [...] a chi non può provare la sua buona condotta.

    La disposizione individua sia ipotesi vincolate di diniego sia ipotesi discrezionali, nelle quali l'Amministrazione può valutare la buona condotta e l'affidabilità del richiedente.

  • art. 39 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti [...] alle persone ritenute capaci di abusarne.

    Il Prefetto può vietare la detenzione sulla base di una valutazione prognostica e cautelare della potenziale capacità di abuso; non è necessaria la prova di un abuso già verificatosi.

  • art. 43 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    La licenza può essere ricusata [...] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

    L'Autorità può negare o ritirare il titolo anche in assenza delle condanne tipizzate, quando il soggetto non dia affidamento di un uso corretto delle armi o non dimostri buona condotta.

  • art. 97 Costituzione

    Il richiamo ai principi di buon andamento e proporzionalità non impedisce il divieto quando la misura risulti adeguata alla prioritaria esigenza di prevenzione dei pericoli per la pubblica incolumità.

  • art. 699 c.p.

    Richiamato per evidenziare che la detenzione e il porto di armi costituiscono situazioni eccezionali rispetto al generale divieto di circolare armati.

  • art. 4, comma 1, l. 110/1975

    Richiamato insieme all'art. 699 c.p. per escludere l'esistenza di un diritto soggettivo alla detenzione e al porto di armi.

Massime di principio

  • Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S. ha natura cautelare e preventiva e presuppone un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto, non la prova di un abuso già commesso.
  • Nella valutazione dell'affidabilità possono essere considerati specifici elementi di fatto, anche indiziari e privi di autonoma rilevanza penale definitiva, purché singolarmente o cumulativamente idonei a fondare una ragionevole previsione di uso improprio delle armi.
  • Una comunicazione di reato relativa alla detenzione illegale di armi può costituire, se adeguatamente valorizzata nella motivazione e inserita nel quadro istruttorio, elemento sufficiente a sorreggere il divieto prefettizio di detenzione.
  • La discrezionalità dell'Autorità di pubblica sicurezza in materia di armi è ampia, ma deve fondarsi su elementi fattuali specifici e su una motivazione che renda comprensibile il collegamento tra la condotta dell'interessato e il giudizio di inaffidabilità.
  • Nel bilanciamento tra interesse privato alla detenzione delle armi e tutela dell'incolumità pubblica, quest'ultima prevale; il divieto può quindi essere adottato anche in presenza di un semplice sospetto ragionevole di possibile abuso, senza necessità di applicare previamente una misura meno incisiva come la diffida.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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