Cassazione Penale, Sentenza n. 27377/2022 del 14/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva confermato la loro responsabilità per il delitto di tentata rapina aggravata (decisione del GIP di primo grado riformata parzialmente in appello). Le censure erano di due tipi: a) nel merito, l'Avv. Nunzio Giudice per Cheng Taomei deduceva violazione della disciplina delle aggravanti di cui all'art. 628, comma 3 (nn. 1, 2 e 3-bis) e del relativo bilanciamento con le attenuanti generiche, sostenendo che le aggravanti speciali devono essere considerate unitariamente secondo il meccanismo dell'art. 63, comma 4 c.p.; b) processuale, l'Avv. Sabrina del Fio per Hu Yunqian e Zhang Songlin denunciava la violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. per l'omessa partecipazione del difensore all'udienza di appello: era stata tempestivamente inviata richiesta di trattazione orale via PEC (15/12/2020) ma la Corte d'Appello definì il processo in camera di consiglio l'11/1/2021 senza partecipazione delle difese, depositando il dispositivo prima che il difensore potesse partecipare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le censure processuali relative all'omessa trattazione orale per Hu Yunqian e Zhang Songlin, affermando che, in presenza di una richiesta rituale e tempestiva di trattazione orale nel periodo delle misure emergenziali, la definizione del processo in camera di consiglio senza consentire la partecipazione determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU). Dato il carattere oggettivo del vizio e la giurisprudenza sull'estensione degli effetti rescindenti, la Corte ha esteso gli effetti dell'annullamento anche alla posizione di Cheng Taomei, pur assorbendo il motivo sostanziale proposto da costui. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti trasmessi ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia per nuovo giudizio.
Norme richiamate
D.L. 137/2020, art. 23, comma 8
Riferimento alla possibilità di trattazione con contraddittorio cartolare in regime emergenziale; contestualizza la valutazione della correttezza del rito adottato in appello.
Codice di procedura penale, art. 178 lett. c)
Norma sulle nullità: la Corte ha ritenuto che la mancata partecipazione del difensore, nonostante richiesta tempestiva di trattazione orale, integra una nullità generale a regime intermedio deducibile in Cassazione.
Costituzione, art. 111
Richiamata in rapporto alla tutela del giusto processo e del contraddittorio; la Corte l'ha invocata per qualificare il vizio come lesivo delle garanzie difensive.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Richiamata quale parametro sovranazionale per il diritto a un equo processo e al contraddittorio; la violazione è stata considerata incompatibile con l'art. 6 CEDU.
Codice penale, art. 628 comma 3 e ultimo comma
Norme sulle aggravanti speciali per il reato di rapina: la difesa di Cheng sosteneva che le aggravanti indicate dovessero essere considerate unitariamente e comparate con le attenuanti generiche; la Cassazione ha assorbito questo motivo nella propria decisione procedurale senza decidere nel merito (motivo assorbito).
Codice penale, art. 63 comma 4
Richiamato dalla difesa per sostenere che, in presenza di concorso di più aggravanti speciali, il giudice deve applicare il meccanismo di un unico aumento complessivo della pena; principio posto a fondamento della censura sul bilanciamento con le attenuanti.
Codice di procedura penale, art. 587
Richiama la giurisprudenza sull'estensione degli effetti dell'annullamento ai coimputati: la Corte ha ritenuto operativa l'estensione del vizio anche nei confronti del coimputato che non aveva sollevato l'eccezione.
Massime di principio
- Se nel giudizio d'appello il difensore formula tempestiva e rituale richiesta di trattazione orale, la mera definizione del processo in camera di consiglio senza aver dato la possibilità di partecipare alle parti che hanno richiesto l'oralità integra una nullità per violazione del contraddittorio rilevabile in Cassazione.
- La nullità processuale per omissione della partecipazione difensiva ha carattere oggettivo quando incide sulle forme essenziali della trattazione e può estendersi ai coimputati per ripristinare integralmente le garanzie del contraddittorio.
- La sollecitazione da parte anche di un solo difensore della trattazione ordinaria in appello è sufficiente a determinare, se accolta, il ripristino della forma partecipata nei confronti di tutti i soggetti processuali; pertanto le corti devono comunicare e precisare la modalità di trattazione a tutte le parti.
- In presenza di questioni sia processuali sia di merito, il vizio processuale grave (es. nullità per mancata oralità) prevale e può portare all'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, anche se altre censure di merito erano state proposte.
- Quanto alle aggravanti nel reato di rapina, la giurisprudenza tende a richiedere che le aggravanti speciali ad effetto incrementale siano valutate unitariamente (art. 63(4) c.p.) e confrontate correttamente con le attenuanti generiche; la difesa deve presentare richieste esplicite e prove documentali per ottenere il corretto bilanciamento in sede di merito.
- Conservare e poter produrre tracciatura documentale (PEC, ricevute, verbali) delle richieste processuali è essenziale: la prova dell'avvenuta tempestiva istanza di trattazione orale è spesso il elemento decisivo per ottenere l'accoglimento del motivo di nullità.
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