Cassazione Penale, Ordinanza n. 06414/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha rilevato che la censura sollecitava una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità e che la questione era stata già correttamente decisa dalla Corte di appello, la quale aveva ravvisato la valenza decettiva della condotta. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi, proposti congiuntamente nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, deducevano con un unico motivo che la condotta contestata non integrasse gli artifici o raggiri necessari per la truffa. In sostanza i ricorrenti contestavano la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che le modalità della condotta non fossero idonee a integrare l'elemento tipico dell'inganno. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura si risolvesse in una lettura alternativa e contrapposta delle emergenze dibattimentali, già esaminata e respinta dal giudice di appello, il quale aveva valorizzato la rappresentazione di una disponibilità economica non corrispondente al vero e l'ostentazione di una appartenenza a una nota famiglia criminale come mezzi ingannatori, idonei a conseguire un ingiusto profitto consistito nel mancato pagamento dei conti, nell'allontanamento indisturbato dai locali e nel mancato rilascio dei documenti identificativi.
Norme richiamate
La condotta è stata considerata astrattamente idonea a integrare la truffa perché caratterizzata da artifici o raggiri consistiti nel prospettare una disponibilità economica non reale e nel simulare un'appartenenza mafiosa per indurre in errore la controparte e conseguire un ingiusto profitto.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
La Corte richiama il limite del giudizio di legittimità: non è consentito sovrapporre una diversa valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito né sindacare la tenuta logica della decisione mediante raffronti con modelli argomentativi esterni.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, poiché la Corte di legittimità non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- La truffa può essere integrata anche da condotte decettive non necessariamente sofisticate, quando la rappresentazione mendace di circostanze rilevanti e l'uso di una falsa autorevolezza o appartenenza criminale siano idonei a ingenerare affidamento e a procurare un ingiusto profitto.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre in cassazione una questione già dedotta in appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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