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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28207/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da un dirigente medico del S.S.N., titolare di incarico di alta specializzazione ex art. 27, lett. c, del C.C.N.L. 8 giugno 2000, che aveva ottenuto in primo e secondo grado la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento di euro 150 mensili per il periodo gennaio 2008-dicembre 2012, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata graduazione delle funzioni dirigenziali, omissione che gli aveva impedito di percepire la componente variabile dell'indennità di posizione. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore e dal legale rappresentante. Il controricorrente ha successivamente accettato la rinuncia.

La decisione

La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia al ricorso, perché formulata nelle forme previste dall'art. 390 c.p.c., come riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, e ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c. Poiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente, la Corte non ha statuito sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché tale previsione opera solo nei casi di rigetto, improcedibilità o originaria inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 27, lett. c, C.C.N.L. 8 giugno 2000

    Richiamato solo per qualificare l'incarico del dirigente medico come incarico di alta specializzazione.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale perché redatta nelle forme prescritte dalla norma, nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia rituale comporta l'estinzione del giudizio di cassazione; se accettata dalla parte personalmente, non occorre provvedere sulle spese.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    In presenza di accettazione della rinuncia da parte personalmente non è necessaria una statuizione sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo perché la norma si applica solo in caso di rigetto, improcedibilità o originaria inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata nelle forme prescritte dalla legge processuale vigente, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando la rinuncia al ricorso è accettata dalla parte personalmente, il giudice non deve pronunciarsi sulle spese del giudizio di cassazione.
  • L'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia, ma solo nei casi tassativamente indicati dalla norma.
  • In presenza di rinuncia rituale al ricorso, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e si limita a dichiarare l'estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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