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Sentenza

Sentenza n. 443/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza: - del giudicato di cui alla sentenza n. 1551/2024 depositata il 27.11.2024 dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202500382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata dimostrazione dell'integrale ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, sul riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 1551/2024 del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per le annualità indicate e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione l'importo di 500 euro per ciascun anno scolastico documentato, mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Prima della camera di consiglio, la difesa della ricorrente ha dichiarato che il Ministero, alla fine di gennaio 2026, aveva accreditato il bonus riconosciuto dalla sentenza, chiedendo tuttavia la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Il TAR ha rilevato che non era stata fornita in atti la dimostrazione dell'effettiva ottemperanza al giudicato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente circa l'accredito del beneficio, ma rilevando la mancata dimostrazione documentale dell'effettiva ottemperanza al giudicato. Le spese di lite sono state compensate, con condanna dell'amministrazione al rimborso del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002, da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale è stato proposto il ricorso.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce la base normativa per il rimborso del contributo unificato posto a carico dell'amministrazione resistente, nonostante la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata mediante giudizio di ottemperanza determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso, purché tale soddisfazione risulti effettivamente dimostrata nel processo.
  • La mera dichiarazione della parte circa l'avvenuta esecuzione del giudicato non equivale, di per sé, alla dimostrazione documentale dell'effettiva ottemperanza; tuttavia, ove il giudice dichiari improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, può compensare le spese e porre a carico dell'amministrazione il rimborso del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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