Cassazione Penale, Sentenza n. 19672/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli dell'08/02/2022 in tema di determinazione della pena per due reati di estorsione (uno tentato e uno consumato, aggravati ex art. 7 d.l. n. 152/91) in continuazione con precedente condanna. Denunciava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per assenza di motivazione e mancato rispetto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. nella determinazione del trattamento sanzionatorio, lamentando in particolare che, nonostante il riconoscimento della circostanza attenuante per "concreto contributo dissociativo fornito dal ricorrente" (art. 8 L. n. 203/1991), la diminuzione fosse stata operata in misura minima senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito adeguata motivazione circa la gravità dei fatti e il ruolo fondamentale svolto dall'imputato (pronto ad ogni evenienza nel primo reato; mediatore ed esattore nel secondo), idonei a giustificare la discrezionalità nella dosimetria della pena. Quanto alla specifica contestazione sulla misura della riduzione per l'attenuante della collaborazione, la Suprema Corte ha osservato che tale censura non era stata prospettata in modo specifico nell'atto di appello (attinente alla dosimetria ma non alla misura della diminuzione) e pertanto non poteva essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità perché coinvolge profili di fatto riservati al giudice del merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
La norma indica i motivi di ricorso per cassazione (mancanza, contraddittorietà o insufficienza della motivazione; violazione di legge). Nel caso la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione, avendo la corte territoriale indicato specifici indici di gravità e ruolo dell'imputato.
art. 133 c.p.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena. La Cassazione ha ricordato che la valutazione comparativa dei criteri di cui all'art. 133 è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
art. 8 L. n. 203/1991
Prevede attenuanti per la collaborazione/dissociazione. Nel caso la circostanza è stata riconosciuta dalla corte di merito, ma la misura della diminuzione è stata valutata dalla stessa come minima sulla base degli elementi fattuali; la Cassazione non ha riesaminato tale valutazione di fatto.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e altre sanzioni in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso. È stata applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020
Riferimento alle forme di trattazione del ricorso (procedurali). Indica le modalità con cui il ricorso è stato trattato; non incide sul merito qui deciso.
Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
Giurisprudenza citata a supporto del principio che l'inammissibilità può comportare la condanna alle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende; utilizzata per giustificare la misura della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Le censure sulla dosimetria della pena che investono valutazioni di fatto (es.: misura concreta della diminuzione per un'attenuante) devono essere formulate in modo specifico già in sede di appello; sollevare tali questioni per la prima volta in Cassazione è inammissibile.
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti e le prove: se la motivazione del giudice del merito indica elementi concreti e coerenti che giustificano la scelta discrezionale nella quantificazione della pena, la decisione è difficile da scalfire in sede di cassazione.
- Il riconoscimento di una circostanza attenuante (es. collaborazione/dissociazione) non determina automaticamente una misura predeterminata di diminuzione; il giudice del merito deve motivare la misura adottata rispetto ai criteri dell'art. 133 c.p., e tale motivazione è sindacabile solo se manifestamente insufficiente o illogica.
- La mancata specificazione, in appello, di un profilo critico relativo alla misura dell'attenuante comporta la perdita della relativa possibilità di impugnazione in Cassazione.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato a spese processuali e a somme per la Cassa delle ammende; è pertanto importante valutare la fondatezza e la tempestività delle censure prima di proporre ricorso.
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